Non tutte le ore di viaggio rientrano tra le ore di lavoro e non tutte vengono retribuite
Non tutti i lavori si possono fare in smart workingÈ una nuova modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, introdotta dalla l. 81/2017 e caratterizzata dall’assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro per il dipendente. More o in sede. Nonostante il mondo del lavoro sia una realtà sempre più connessa e globale, molte persone sono obbligate a continui spostamenti per andare al lavoro.
Il tema delle trasferte è uno dei più delicati nel mondo del lavoro. Gli spostamenti ti costringono a rimanere fuori di casa per giorni, organizzare pernottamenti, trovare vitto e alloggio. Nella migliore delle ipotesi, la trasferta significa sveglia all’alba, lunghi viaggi in auto, pedaggi autostradali e pieni di carburante sempre più costosi.
In questo articolo vediamo qual è la disciplina in merito alle ore di lavoro. Vediamo i casi in cui rientra nell’orario di lavoro e quali sono le tutele previste per i lavoratori.
Le ore di viaggio sono le ore che impieghi per raggiungere un luogo di lavoro diverso rispetto a quello abituale, per svolgere le tue mansioni.
Ad esempio, se devi andare da un cliente per dargli assistenza, o se devi raggiungere una sala conferenza per partecipare ad un meeting.
Innanzitutto dobbiamo chiarire che cosa si intende per “orario di lavoro”: la definizione normativa, presente nel decreto legislativo 66/2003, precisa che l’orario di lavoro è il momento in cui sei al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e mentre stai svolgendo le tue mansioni.
Nel caso degli spostamenti il problema è capire se questa attività rientra o meno nell’esercizio dell’attività lavorativa.
La risposta è sì: se i trasferimenti sono collegati alla mansione e se seguono le direttive impartite dal datore di lavoro, queste ore rientrano nell’orario lavorativo e quindi devono essere retribuite.
Nel paragrafo precedente abbiamo chiarito che se gli spostamenti sono richiesti dall’azienda, rientrano nell’orario di lavoro. E invece il tempo necessario per andare da casa al lavoro? Di norma, le ore che servono per raggiungere la sede di lavoro non sono considerate attività lavorativa. Se ogni giorno il tragitto casa-lavoro dovesse essere retribuito, allora tutti dovremmo essere compensati semplicemente per il fatto di abitare più o meno distanti dal nostro luogo di lavoro e non per il nostro effettivo lavoro.
C’è però un’eccezione e una tutela importante per i dipendenti che ogni giorno devono spostarsi per andare al lavoro: la normativa contro gli infortuni tutela l’infortunio in itinere, ossia l’eventuale incidente durante il normale tragitto casa/lavoro sarebbe assicurato. Seppur, come visto, questo tempo non è orario di lavoro, la legge considera un simile incidente come se fosse un vero e proprio infortunio sul lavoro.
La trasferta consente al datore di mandarti temporaneamente in un luogo diverso da quello abituale per svolgere la tua mansione. La trasferta si differenzia dal trasfertismo proprio per via della temporaneità: il lavoratore trasfertista è quello che, per la particolarità della mansioni, non ha una sede fissa di lavoro, ma deve eseguire le mansioni ogni volta in posto che non coincide con la sede dell’azienda.
Le ore impiegate per lo spostamento possono essere considerate ore di viaggio in quanto funzionali all’attività lavorativa e ti spetterebbe anche l’indennità di trasferta.
La retribuzione delle ore impiegate negli spostamenti è disciplinata dai singoli contratti collettivi. Non c’è dunque una previsione uniforme e che vale per tutti i lavoratori.
I contratti collettivi e aziendali possono prevedere che vengano compensate con la normale retribuzione oraria o anche solo per una sua percentuale.
Attenzione però a non confondere l’orario di lavoro con l’indennità di trasferta:
La disciplina delle ore di viaggio trasferta CCNL commercio, ossia nel caso di lavoratori del commercio inviati in trasferta o obbligati a effettuare spostamenti, è la stessa descritta fino a qui.
Inoltre, il contratto collettivo prevede delle tutele aggiuntive. L’azienda deve corrisponderti:
In alternativa al punto 4, l’azienda può corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio (ovvero segnando tutte le spese), con trattamento uniforme per tutto il personale.
Il contratto collettivo metalmeccanici prevede questa disciplina per chi deve lavorare fuori sede.
Non ci sarà rimborso delle spese dei pasti qualora tu possa usufruire dei servizi messi a disposizione dall’azienda come i buoni pasto, convenzioni con ristoratori o tu possa consumare il pasto presso la mensa aziendale o quella del cliente in cui sei stato mandato a lavorare.
In alternativa al rimborso delle spese come sopra specificato, è possibile sostituire, anche in modo parziale, il rimborso con un’indennità di trasferta forfettaria per ciascun pasto, diurno o serale e per il pernottamento i cui importi sono pari a:
Dipende da come avviene lo spostamento e dalla sua durata. I contratti collettivi applicati ai lavoratori possono prevedere specifiche regole per determinare il tempo di viaggio e la relativa compensazione.
La disciplina generale e quella dei contratti collettivi normalmente prevedono che il lavoro straordinario sia quello richiesto al lavoratore oltre il normale orario di lavoro, in determinate e specifiche occasioni.
Facciamo un esempio concreto: hai un contratto da 40 ore lavorative settimanali; hai lavorato 35 ore settimanali nella manutenzioni di impianti fuori sede e hai impiegato 10 ore di spostamenti in tragitti dalla sede di lavoro ai vari impianti; in totale hai dunque lavorato 45 ore settimanali e hai diritto al pagamento di 5 ore di straordinario.
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