La legge 104 è un'importante legge in tema di disabilità. Vediamo le principali novità introdotte quest'anno
Il Decreto Disabilità è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 14 maggio 2024. È il decreto legislativo numero 62/2024 ed è un intervento normativo fondamentale per la disciplina dello status di disabile, che va quindi a introdurre diverse novità anche per la legge 104.
Tra gli obiettivi anche l’ambizione di “rimuovere gli ostacoli e attivare i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti”.
Il nuovo atto normativo interviene su tutti gli aspetti della disabilità: nuova definizione, novità per la legge 104, nuovo procedimento per l’accertamento. E infine la novità del progetto individuale di vita per la persona con disabilità.
Vediamo in sintesi le principali novità in vigore dal 2024.
Il Decreto Disabilità offre una nuova definizione di disabilità, coerente con una diversa e maggiore sensibilità sociale e in linea con gli aggiornamenti medico-scientifici. Viene definita condizione di disabilità “una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.” È “duratura” quella compromissione “che persiste nel tempo o per la quale è possibile una regressione o attenuazione solo nel lungo periodo”.
Il Decreto Disabilità modifica anche la legge 104 nella parte in cui viene definita la “persona con disabilità”. Secondo il nuovo testo della legge 104 è persona con disabilità “chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base.”
Inoltre, il nuovo decreto abroga definitivamente le parole handicap, handicappate e disabile dal vocabolario normativo italiano. Infatti, a decorrere dal 30 giugno 2024, la parola: handicap è sostituita da “condizione di disabilità”, mentre le parole “persona handicappata” e “portatore di handicap” sono sostituite in “persona affetta da disabilità”, e “disabile” o “diversamente abile”, ovunque ricorrono, sono sostituite da “persona con disabilità”. Sembrano solo parole, ma in realtà sono un passo importante contro la discriminazione e una maggiore Diversity & Inclusion.
Il nuovo intervento governativo modifica interamente anche l’articolo 3 legge 104 in vigore fino al 2023 nella parte dei diritti della persona con disabilità. Ora il nuovo testo legge 104 prevede che “la persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute dell’Organizzazione mondiale della sanità, individuata all’esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.”
L’accertamento della disabilità viene effettuato all’esito di un procedimento medico-amministrativo. Questo procedimento prende il nome di “valutazione di base”. Legge 104: chi effettua la valutazione? A partire dal 2026 tutti gli accertamenti saranno operati direttamente dall’INPS.
Il procedimento si attiva su richiesta dell’interessato, dell’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, o del tutore o amministratore di sostegno. Per quanto riguarda le modalità di attivazione, il procedimento si attiva con l’invio del certificato medico introduttivo da parte del medico competente.
Come visto, dal 2026 tutte le visite mediche di accertamento saranno compiute esclusivamente dall’INPS.
In ogni caso, la valutazione è sempre collegiale e la commissione è composta da: due medici nominati dall’INPS, un altro medico esterno e un componente appartenente alle aree psicologiche e sociali.
Il soggetto richiedente può chiedere di essere assistito da un proprio medico o da un perito e ha diritto a depositare documentazione integrativa fino a sette giorni prima dell’appuntamento. La valutazione si svolge in un’unica visita collegiale.
La commissione può richiedere un’integrazione documentale o ulteriori approfondimenti diagnostici nei soli casi in cui siano necessari per il riconoscimento di una maggiore intensità dei sostegni ovvero ricorrano motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
La legge prescrive i tempi di durata del procedimento. Questa la tempistica da rispettare: il procedimento di valutazione di base si conclude:
In presenza di “casi eccezionali” puoi richiedere, quando trasmetti il certificato medico introduttivo, di ricevere una valutazione senza fare la visita diretta e sulla base dei dati raccolti. I casi eccezionali non sono stati ancora specificati e saranno individuati prossimamente da un decreto ministeriale.
In questo caso, l’ultima parola spetta comunque alla commissione medica, che può decidere che devi sottoporti alla visita medica se pensa che ci siano dei motivi che non permettono di accogliere la tua richiesta.
Il progetto di vita è un’altra novità del Decreto Disabilità. Si tratta di un progetto studiato ed elaborato da parte di una commissione di esperti. Ha l’obiettivo di “realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l’inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri”.
Sempre secondo il testo del Decreto Dignità “Il progetto di vita tende a favorire la libertà della persona con disabilità di scegliere dove vivere e con chi vivere, individuando appropriate soluzioni abitative”.
L’elaborazione di “un progetto di vita” può essere richiesto da una persona con disabilità, in qualsiasi momento e senza formalità, anche attraverso gli uffici del Comune di residenza, ed è eseguita da un team chiamato “unità di valutazione multidimensionale”.
Il soggetto richiedente può presentare una propria proposta di progetto di vita, che sarà esaminata assieme all’unità di valutazione.
Al termine degli incontri, il progetto di vita individua:
In ogni caso, il progetto di vita deve essere sostenibile nel tempo, ossia ovvero garantire continuità degli strumenti, delle risorse, degli interventi, dei benefici, delle prestazioni, dei servizi e degli accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto della autodeterminazione del beneficiario.
Leggi anche:
Permessi legge 104: cosa sono e come utilizzarli