Somministrazione di lavoro: cosa cambia con il nuovo contratto collettivo

(foto Shutterstock)

Il nuovo contratto mira a rafforzare le tutele dei lavoratori in regime di somministrazione

COSA CAMBIA CON IL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO

Il 15 ottobre 2019 è stato firmato il rinnovo del contratto collettivo applicabile ai rapporti di lavoro in regime di somministrazione.
Il nuovo contratto oltre a garantire la continuità occupazionale dei lavoratori somministrati, mira a rafforzarne le tutele e potenzia le opportunità di formazione e qualificazione professionale.
Tra gli ulteriori obiettivi si segnalano, inoltre, gli interventi di rafforzamento ed ampliamento del welfare di settore – interamente finanziato – che prevede, ad esempio: rimborsi per ticket sanitari, interventi a favore della maternità, contributi per le spese dell’asilo nido, contributi per i figli a carico iscritti ad una scuola primaria o secondaria, indennità per infortunio, rimborsi per il trasporto extraurbano o di trasferimento, sostegno al reddito.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Il nuovo contratto sviluppa ulteriormente il sistema formativo (finanziato dalle Agenzie per il Lavoro) prevedendo il “diritto mirato” alla formazione e riqualificazione professionale di tutti i lavoratori somministrati, con almeno 110 giorni di lavoro e che siano disoccupati da almeno 45 giorni.
I lavoratori in possesso di questi requisiti possono rivolgersi ad un’Agenzia per il lavoro e beneficiare di apposite offerte formative, interamente finanziate, avendo a disposizione dei voucher del valore di 4.000 euro.

LE TUTELE DEI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

Il contratto è intervenuto salvaguardando anche la condizione dei lavoratori in somministrazione al termine del periodo di lavoro.
In particolare, è stata aumentata la somma che può essere richiesta dalle lavoratrici, che non hanno diritto al contributo INPS per il congedo di maternità, in caso di fine del rapporto di lavoro nei primi 180 giorni dall’inizio della gravidanza.
Le lavoratrici madri e i lavoratori padri in somministrazione possono anche beneficiare di un contributo mensile per l’asilo nido, fino a un massimo di 150 euro, fino al terzo anno di età del bambino e comunque fino al completamento della frequenza del nido.
Tra le ulteriori forme di tutela si segnala la previsione di un contributo in caso di infortunio.
Si tratta di un’indennità, riconosciuta ai lavoratori in caso di infortunio durante l’attività lavorativa presso l’impresa utilizzatrice, aggiuntiva rispetto a quella dell’INAIL.
L’importo del contributo è pari a 46 euro per ogni giorno di inabilità temporanea riconosciuto dall’Istituto.
In caso di invalidità permanente è previsto il riconoscimento di un’indennità, proporzionata all’invalidità stessa, e fino ad un massimo di 50.000 euro.

GLI ALTRI ASPETTI DA CONOSCERE DEL CONTRATTO

Tra le ulteriori caratteristiche del contratto collettivo si segnalano:

  • la disciplina puntuale della durata massima delle missioni di lavoro (24 o 48 mesi)
  • numero delle proroghe (6 per ogni missione ma aumentabili a 8 per alcune categorie di lavoratori e nel caso di contratti collettivi che prevedano una durata dei rapporti di lavoro a termine superiore a 24 mesi)
  • disciplina del lavoro stagionale e dell’apprendistato in regime di somministrazione
  • l’introduzione delle ferie solidali (il lavoratore somministrato può chiedere all’Agenzia di cedere i permessi e le ferie maturate ad un altro lavoratore somministrato);
  • la previsione di contributi per studenti lavoratori, per il pagamento della retta universitaria, per l’acquisto di libri o materiale didattico dei figli a carico;
  • ampliamento delle possibilità di concludere contratti con Monte Ore Garantito (si tratta di una determinata fascia oraria, in cui il lavoratore garantisce la propria disponibilità al lavoro), e servono a far fronte alle necessità di Aziende che necessitano di forme contrattuali flessibili, occasionali o accessorie.

 

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