Nella particolare forma del lavoro interinale, il potere disciplinare di sanzionare il lavoratore spetta esclusivamente all’agenzia del lavoro, che è il formale datore di lavoro. L’azienda presso cui il dipendente lavora non può rimproverarlo o sanzionarlo, ma si deve limitare a segnalare i comportamenti all’agenzia di somministrazione
Il lavoro interinale o lavoro con contratto di somministrazione è una particolare modalità di svolgimento del rapporto lavorativo. È una relazione che si instaura tra tre soggetti: l’agenzia del lavoro (o di somministrazione), il lavoratore e l’azienda utilizzatrice. Il rapporto di lavoro si instaura tra il dipendente e l’agenzia interinale, mentre le prestazioni sono svolte “nell’interesse e sotto la direzione e il controllo” di un’altra società, detta “utilizzatrice”. Poiché il dipendente lavora presso una società diversa dal proprio datore di lavoro formale, l’offerta di lavoro interinale deve essere svolta solo ed esclusivamente da agenzie del lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro.
È uno dei poteri che caratterizzano la posizione giuridica del datore di lavoro. Può essere definito come il potere di rimproverare e sanzionare disciplinarmente il lavoratore dipendente che ha commesso delle mancanze o che ha realizzato dei comportamenti rilevanti dal punto di vista disciplinare.
È previsto dall’art. 2106 del codice civile, secondo cui il datore di lavoro può adottare le sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti che abbiano violato i doveri di diligenza, obbedienza o fedeltà.
In questa particolare modalità, il lavoratore presta la propria attività nei locali e secondo le direttive dell’azienda utilizzatrice; è quest’ultima che fornisce gli ordini su come il lavoratore deve svolgere le mansioni e cosa deve fare. Ne consegue che è la stessa azienda utilizzatrice che si può accorgere di eventuali inadempimenti del lavoratore. Si pensi al caso in cui il dipendente rubi dei beni aziendali, si rifiuti di svolgere le mansioni oppure litighi o offenda gli altri colleghi. Ebbene, in tutti questi casi l’azienda utilizzatrice non può esercitare il potere disciplinare.
Infatti, secondo l’art. 35 del decreto legislativo n. 81 del 2015, il potere disciplinare è riservato all’agenzia di somministrazione, che lo deve esercitare sulla base delle informazioni trasmesse dall’azienda utilizzatrice.
Quindi, l’unico soggetto che può contestare validamente comportamenti scorretti e che può legittimamente adottare provvedimenti disciplinari verso i dipendenti, compreso il licenziamento, è l’agenzia di somministrazione.
Si tratta di una sanzione nulla e che non ha alcun valore perché adottata da un soggetto che non ha il potere di sanzionare il lavoratore. Anzi, questo comportamento è molto rischioso, poiché il lavoratore potrebbe far valere queste circostanze in Tribunale e richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro direttamente alle dipendenze della società utilizzatrice e non più della agenzia di somministrazione.