Il lavoratore interinale gode di una doppia tutela per ottenere il pagamento delle proprie retribuzioni, nei confronti della agenzia di somministrazione e nei confronti dell'azienda utilizzatrice
I lavoratori interinali (o “somministrati”) non sono lavoratori di serie B. Anzi, godono di tutele/diritti e prestazioni che non sono previste a favore dei dipendenti con contratti di lavoro ordinari. Tra queste si possono citare le tutele in caso di mancato pagamento degli stipendi: se non vengono pagati, i lavoratori interinali possono chiedere le loro spettanze sia all’agenzia, sia all’impresa presso cui lavorano.
È una particolare forma di rapporto lavorativo. È un rapporto con tre protagonisti: il lavoratore, l’agenzia interinale (detta anche agenzia di somministrazione) e l’azienda utilizzatrice.
Il dipendente è formalmente assunto e alle dipendenze dell’agenzia interinale, ma svolge la propria attività presso altra azienda che ha necessità delle sue prestazioni. La particolarità di questa forma di lavoro è data dal fatto che il lavoratore “svolge la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo di altra società” (cosiddetta “utilizzatrice”). La disciplina di questa particolare modalità di lavoro è contenuta nel decreto legislativo 81 del 2015.
Per quanto riguarda i trattamenti retributivi e contributivi, il lavoratore interinale ha gli stessi diritti dei propri colleghi, assunti direttamente dall’impresa utilizzatrice presso cui lavora. Significa che, a parità di mansioni svolte, il lavoratore interinale deve percepire la stessa paga dei colleghi.
Una società non può quindi ricorrere al lavoro in somministrazione per risparmiare sulle retribuzioni, perché i lavoratori interinali hanno diritto al medesimo trattamento economico. Non solo. I lavoratori interinali hanno diritto anche a percepire gli eventuali premi di risultato e/o di produttività previsti a favore dei dipendenti della società utilizzatrice.
È necessario distinguere due ipotesi.
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