È uno strumento di tutela per tutti i lavoratori che vantano crediti nei confronti di società fallite o che non hanno alcun bene da poter pignorare
Il mancato pagamento del TFR è una delle ipotesi più frequenti nel caso di datore di lavoro insolvente, ossia che si trovi in una situazione economica tale da non riuscire a pagare tutti i propri debiti. In questa ipotesi, lo Stato ha previsto una particolare tutela dei lavoratori per garantire loro l’integrale pagamento del TFR e delle ultime retribuzioni.
La tutela dei lavoratori è garantita dall’Inps. Si chiama Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto ( TFR ) ed è stato istituito con la legge 297 del 1982.
I finanziamenti per poter assicurare gli interventi del Fondo derivano da un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile.
Possono chiedere il pagamento da parte del Fondo tutti i lavoratori dipendenti, a tempo determinato o a tempo indeterminato, compresi apprendisti e dirigenti di aziende e tutti i soci di cooperative di lavoro. A tutti è richiesto che il rapporto di lavoro sia cessato.
Per poter accedere al Fondo non è sufficiente la fattualità del Tfr non pagato, o il mancato pagamento delle retribuzioni, ma sono previste delle precise condizioni, oltre al fatto di aver cessato il rapporto alle dipendenze del datore di lavoro.
Per il datore di lavoro soggetto alle procedure concorsualiRegolano i rapporti tra azienda e creditori per dare una soluzione allo stato di crisi aziendali, come in caso di fallimento. More, è necessaria l’apertura di una procedura concorsuale di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinariaÈ una procedura prevista dal diritto fallimentare per cercare di “salvare” un’impresa commerciale in crisi, attraverso un piano di risanamento volto a conservarne il patrimonio produttivo ed evitare il fallimento. More. Dunque nel caso in cui la società sia stata dichiarata fallita, il lavoratore può accedere al Fondo di garanzia dopo che il suo credito è stato ammesso allo stato passivo del fallimento, solitamene con il cosiddetto “decreto di esecutività dello stato passivo“.
Nell’ipotesi di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali, il requisito per l’intervento del Fondo è, principalmente, la dimostrazione dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro. Per dimostrare tale requisito il lavoratore deve aver tentato di pignorare l’ex datore di lavoro o dimostrare che non c’era nulla di utilmente pignorabile.
Il Fondo paga l’intero TFR nella misura in cui è accertato nell’ambito del fallimento o dal provvedimento a favore del lavoratore.
Per quanto riguarda le retribuzioni, il Fondo copre gli ultimi tre stipendi. La somma massima garantita per ciascun mese è pari a 3.500 euro circa, ossia il triplo della misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale. Non sono garantite le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, le indennità per licenziamento illegittimo, il preavviso, l’indennità per ferie non godute e le spese sostenute per il recupero del credito.
Sì, non sono sufficienti le buste paga non pagate, ma è necessario un provvedimento formale.
Il provvedimento può provenire dal Tribunale, come una sentenza, un decreto ingiuntivo oppure le comunicazioni ufficiali della procedura fallimentare. Sono titoli validi per richiedere il pagamento al Fondo di Garanzia anche i verbali di conciliazione e le diffide dell’Ispettorato del Lavoro, se muniti di efficacia esecutiva.