La tredicesima e la quattordicesima, cosa sono e come funzionano queste mensilità aggiuntive che per legge spettano a tutti i lavoratori subordinati
Sono delle mensilità aggiuntive che vengono pagate al dipendente in determinati periodi dell’anno.
Si tratta, quindi, di stipendi extra che si aggiungono alla normale retribuzione.
La tredicesima mensilità (o gratifica natalizia) spetta per legge a tutti i lavoratori subordinati (l. 741/1959 e d.p.r. 1070/1960). Matura nel corso dell’anno (1° gennaio-31 dicembre) e viene corrisposta al dipendente nel mese di dicembre, di solito entro le festività natalizie.
La quattordicesima trova origine e disciplina nella contrattazione collettivaÈ l’accordo stipulato a livello nazionale tra i sindacati di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro per regolare determinati aspetti dei contratti individuali di lavoro di un certo settore (es. orario di lavoro, retribuzione minima, ferie, congedi, ecc.). More. Quindi non spetta a tutti i lavoratori, ma solo a quelli che operano nei settori il cui contratto collettivoÈ l’accordo stipulato a livello nazionale tra i sindacati di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro per regolare determinati aspetti dei contratti individuali di lavoro di un certo settore (es. orario di lavoro, retribuzione minima, ferie, congedi, ecc.). More di riferimento la prevede.
Di solito viene corrisposta nel mese di giugno o luglio e matura nel periodo che va dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno di erogazione.
L’importo delle mensilità aggiuntive viene calcolato sulla base dei mesi di lavoro effettivamente prestato.
Di conseguenza, bisogna moltiplicare la retribuzione lorda mensile del lavoratore per il numero di mesi lavorati e dividere il prodotto ottenuto per 12 (mesi dell’anno): in questo modo si ottiene l’ammontare dello stipendio extra spettante al dipendente.
Di solito la retribuzione da considerare per calcolare la tredicesima corrisponde all’ultimo stipendio mensile percepito dal lavoratore, mentre per la quattordicesima si guarda alla retribuzione media dell’anno trascorso; in ogni caso, sono i contratti collettivi a indicare quali elementi della retribuzione computare ai fini del calcolo.
Per chi lavora part-time l’importo viene riproporzionato in base all’orario di lavoro effettivamente prestato.
Normalmente una rata di mensilità aggiuntiva si considera maturata se nel mese di riferimento il dipendente ha lavorato per almeno 15 giorni (i contratti collettivi possono prevedere regole diverse).
Ci sono poi dei periodi in cui il dipendente è assente dal lavoro ma che comunque non escludono il diritto alla maturazione della mensilità extra (es. congedo di maternitàPeriodo di astensione obbligatoria dal lavoro, riconosciuto alle lavoratrici durante la gravidanza e nel periodo immediatamente successivo al parto More, infortuni sul lavoro e malattia entro certi limiti, ferie, congedo matrimoniale).
In ogni caso, bisogna sempre controllare le previsioni dei contratti collettivi, che potrebbero contenere diverse regole.
Solitamente l’ammontare di tredicesima e quattordicesima è rapportato al lavoro effettivamente svolto nell’anno di riferimento: ogni mese di lavoro fa maturare una rata di stipendio extra (1/12).
Di conseguenza, nel caso di assunzione, dimissioniL’atto unilaterale con cui il lavoratore comunica di voler interrompere il rapporto lavorativo con il datore di lavoro. More o licenziamento nel corso di tale periodo vengono riconosciuti al lavoratore tanti dodicesimi di mensilità aggiuntiva quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato.
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