Non tutti sanno che è possibile ricevere in busta paga il rateo delle mensilità aggiuntive e alcuni contratti collettivi ne disciplinano l’erogazione
La liquidazione della tredicesima e quattordicesima mensilità avviene secondo le modalità prescritte dal contratto collettivo applicato in azienda. Normalmente la tredicesima viene corrisposta interamente a dicembre, mentre la quattordicesima tra giugno e luglio di ogni anno. Esiste però la possibilità anche di riceverle mensilmente in busta paga.
È possibile ricevere le due mensilità extra spalmate mensilmente? Sì, qualora preferissi ricevere ogni mese il rateo delle mensilità aggiuntive maturato, puoi fare richiesta al tuo datore di lavoro. Non c’è infatti nessuna norma che lo vieta: comunque, non è un diritto, ma sempre frutto di un accordo con il datore di lavoro.
Se dovessi ricevere la tredicesima mensilità e la quattordicesima mensilità ogni mese in busta paga, anziché una volta l’anno, percepiresti mensilmente un dodicesimo della quota annualmente spettante per le mensilità aggiuntive.
Se ti dovessero spettare 1.500 euro di tredicesima mensilità e 1.500 euro di quattordicesima mensilità e dovessi richiedere la liquidazione mensile, otterresti 125 euro di tredicesima e quattordicesima in più rispetto allo stipendio mensile.
Il contratto collettivoÈ l’accordo stipulato a livello nazionale tra i sindacati di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro per regolare determinati aspetti dei contratti individuali di lavoro di un certo settore (es. orario di lavoro, retribuzione minima, ferie, congedi, ecc.). More dell’autotrasporto e logistica, con l’accordo del 3 dicembre 2017, ha previsto per le aziende artigiane la possibilità di erogare le mensilità aggiuntive specificando che la richiesta deve essere fatta dal lavoratore: l’erogazione dei ratei di tredicesima e quattordicesima deve essere specificata in busta paga.
“Fermo restando il diritto alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità secondo le regole previste dal presente c.c.n.l., le aziende artigiane, previo consenso reso per iscritto del lavoratore interessato, potranno erogare mensilmente i ratei relativi alle predette mensilità supplementari. In tal caso, nel cedolino paga l’erogazione di tali ratei dovrà essere evidenziata con le seguenti due distinte voci: “rateo 13ª” e “rateo 14ª”. Il suddetto consenso potrà essere revocato dal lavoratore in qualsiasi momento”.
Indipendentemente dal fatto che la tredicesima e la quattordicesima mensilità siano percepite mensilmente o annualmente, la relativa retribuzione sarà interamente assoggettata a contribuzione e a tassazione.