Sì. La liquidazione della tredicesima e quattordicesima mensilità avviene secondo le modalità prescritte dal contratto collettivoÈ l’accordo stipulato a livello nazionale tra i sindacati di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro per regolare determinati aspetti dei contratti individuali di lavoro di un certo settore (es. orario di lavoro, retribuzione minima, ferie, congedi, ecc.). More applicato in azienda, e normalmente la tredicesima mensilità viene corrisposta interamente a dicembre mentre la quattordicesima mensilità tra giugno e luglio di ogni anno. Qualora il lavoratore preferisse ricevere ogni mese il rateo delle mensilità aggiuntive maturato, può fare richiesta al proprio datore di lavoro per riceverle mensilmente anziché una volta all’anno. Non c’è infatti nessuna norma che lo vieta: comunque, non è un diritto, ma sempre frutto di un accordo con il datore di lavoro.
Se la tredicesima mensilità e la quattordicesima mensilità si ricevono mensilmente in busta paga, anziché una volta l’anno, il lavoratore percepirà mensilmente un dodicesimo della quota annualmente spettante per le mensilità aggiuntive.
Se al lavoratore spettano 1.500 euro di tredicesima mensilità e 1.500 euro di quattordicesima mensilità, e richiede la liquidazione mensile, otterrà 125 euro di tredicesima e quattordicesima in più rispetto allo stipendio mensile.
Il contratto collettivo dell’autotrasporto e logistica, con l’accordo del 3 dicembre 2017, ha previsto per le aziende artigiane la possibilità di erogare le mensilità aggiuntive specificando che la richiesta deve essere fatta dal lavoratore: l’erogazione dei ratei di tredicesima e quattordicesima deve essere specificata in busta paga.
«Fermo restando il diritto alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità secondo le regole previste dal presente c.c.n.l., le aziende artigiane, previo consenso reso per iscritto del lavoratore interessato, potranno erogare mensilmente i ratei relativi alle predette mensilità supplementari. In tal caso, nel cedolino paga l’erogazione di tali ratei dovrà essere evidenziata con le seguenti due distinte voci: “rateo 13ª” e “rateo 14ª”. Il suddetto consenso potrà essere revocato dal lavoratore in qualsiasi momento».
Indipendentemente dal fatto che la tredicesima e la quattordicesima mensilità siano percepite mensilmente o annualmente la relativa retribuzione sarà interamente assoggettata a contribuzione e a tassazione.