Le lavoratrici in maternità hanno diritto alla tredicesima, ma solo per il periodo obbligatorio. Le cose cambiano in congedo facoltativo
Durante il periodo di maternità la lavoratrice beneficia di una serie di tutele molto forti che servono a salvaguardare lei e anche il figlio.
Queste tutele toccano naturalmente anche la retribuzione che, durante il congedo obbligatorio, non può essere eccessivamente inferiore rispetto a quella percepita nei periodi pienamente lavorati.
A tal fine, lo stesso Testo UnicoL’insieme delle norme che disciplinano una specifica materia. Oltre al TU per la maternità, in tema di materie giuslavoristiche, sono di primaria importanza i testi unici sulla sicurezza sul lavoro e sull’assicurazione degli infortuni infortuni sul lavoro. More della maternità e della paternità sancisce la regola per cui, durante questo periodo di sospensione dal lavoro, la madre mantiene il diritto alla maturazione di ferie, tredicesima e anzianità di servizio.
Questo vale per il periodo obbligatorio, ma le stesse regole valgono anche se la lavoratrice è nel periodo di congedo facoltativo? Scopriamolo assieme.
Si tratta di una retribuzione aggiuntiva rispetto a quella concordata tra il datore e il lavoratore e che spetta per legge a tutti i lavoratori dipendenti.
Matura dal 1° gennaio al 31 dicembre in base a quanti mesi di lavoro vengono effettivamente prestati.
Attenzione: non tutti i lavoratori percepiscono il medesimo importo di tredicesima, perché questa viene calcolata in base ai mesi effettivamente lavorati e alla retribuzione percepita dal lavoratore.
Di solito per calcolarla viene preso in considerazione l’ultimo stipendio mensile percepito, ma è sempre bene fare riferimento al proprio CCNL, che indica quali elementi della retribuzione devono essere considerati.
Anche chi lavora part-time ne ha diritto, ma l’importo viene riproporzionato in base all’orario di lavoro.
Come per gli elementi da considerare, anche il periodo viene specificato nei diversi contratti collettivi. Se però non è specificato diversamente, l’erogazione avviene interamente nel mese di dicembre. Per questo motivo molto spesso viene chiamata anche “gratifica natalizia”.
La risposta è sì. Durante la gravidanza, infatti, la lavoratrice si trova in un periodo protetto durante il quale è tenuta ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un arco temporale di 5 mesi.
Questo periodo, definito appunto di congedo obbligatorio, rientra totalmente nel calcolo per la tredicesima. L’assenza dal lavoro, infatti, è obbligatoria e tutelata per legge, e quindi questi mesi rientrano a pieno titolo nel calcolo per la maturazione della tredicesima mensilità.
Ma cosa significa? In pratica, ai fini della retribuzione, per l’arco temporale sopra descritto la lavoratrice troverà sempre la maturazione di questa mensilità aggiuntiva all’interno del proprio cedolino paga.
Questa regola vale indipendentemente dalla modalità di astensione scelta, potendo optare per il metodo ordinario, ovvero 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, oppure per quello flessibile.
A differenza di quello che abbiamo specificato per l’astensione obbligatoria, la lavoratrice che fruisce del congedo facoltativo non ne ha diritto.
Trattandosi, infatti, di un’astensione volontaria, la legge prevede che i mesi ulteriori goduti non debbano mai essere valorizzati per il calcolo di quelli lavorati ai fini della liquidazione della mensilità aggiuntiva.
Va comunque ricordato che il congedo può essere fruito entro i 12 anni di età del figlio e per un arco temporale massimo di 10 mesi complessivi se fruiti congiuntamente al padre. Altrimenti, i mesi alternativi tra i genitori sono pari a 6.
Per comprendere meglio, facciamo un esempio.
Sandra, lavoratrice dell’Azienda XYZ S.r.l., ha partorito il 1° febbraio 2022. Decide di fruire del congedo obbligatorio con la formula 1+4, che si è conclusa a giugno 2022. In questo periodo le spetterà la tredicesima per tutti i 5 mesi obbligatori, come se avesse lavorato.
Decide poi di astenersi facoltativamente per ulteriori 6 mesi dalla fine del congedo obbligatorio. Per questo periodo, non maturerà le quote parte che andranno a formare la tredicesima.
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