Come funziona il contratto a termine per sostituzione della lavoratrice in maternità
Maternità e paternità sono eventi molto emozionanti per i neo genitori e richiedono una nuova organizzazione vita-lavoro tutelando i diritti dei genitori, ma anche le necessità e gli obiettivi dell’azienda.
Al lavoro può essere frequente parlare di genitorialità, ma l’Istat, però, ci avverte che l’Italia ha un tasso di natalità sempre più basso rispetto alla media europea.
Quale può essere il motivo? Difficile dirlo, ma spesso l’incertezza del mercato del lavoro o la paura di perdere il posto in seguito alla maternità spingono le donne a ritardare o evitare di diventare madri.
La cosa positiva è che esistono dei rimedi legislativi.
In primo luogo, la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e poi, per non danneggiare troppo l’azienda durante la sua assenza, può essere “coperta” da un’altra persona assunta proprio per sostituirla per il tempo necessario. Questo è possibile grazie al contratto a termine per ragioni sostitutive.
Capiamo insieme come funziona, quali sono i diritti, come è articolata la retribuzione e tanto altro. Iniziamo!
In via generale, il contratto a termine è un contratto di lavoro subordinato con una scadenza ben precisa e la cui durata non può essere superiore a 24 mesi.
Al raggiungimento di questo termine, se il datore di lavoro e il dipendente non si accordano per proroghe o rinnovi, il rapporto di lavoro si scioglie automaticamente.
Nel tempo, il legislatore è intervenuto diverse volte su questa tipologia contrattuale, in particolare sulle causali, cioè le ragioni che, per legge o contratto collettivo, permettono la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato.
Una di queste è la necessità di sostituzione di altri lavoratori. Cosa vuol dire? Che il datore di lavoro può assumere nuovi collaboratori per coprirne altri che sono temporaneamente fuori dall’azienda, come ad esempio le lavoratrici madri assenti per congedo obbligatorio o facoltativo.
In questi casi, quindi, il contratto inizia dal primo giorno di astensione per congedo e la durata è strettamente connessa all’assenza della neo mamma.
Questo vuol dire che il contratto sostituzione maternità è senza una data di fine? No, anzi: questa deve coincidere con la fine del congedo obbligatorio o facoltativo che ha portato l’altra lavoratrice a essere assente.
In ogni caso, comunque, questo termine deve essere sempre indicato nella lettera di assunzione, anche senza data specifica.
Una clausola tipo potrebbe essere “il contratto durerà fino al rientro della Sig.ra ____ dal congedo di maternità”.
Un altro aspetto particolare è che non è necessario avere le stesse competenze e qualifiche della lavoratrice assente. Per quale motivo? Perché il datore di lavoro può fare gli spostamenti interni più idonei alla sua organizzazione, usando quello che nel gergo tecnico è chiamato “scorrimento a catena”.
Capiamo meglio con un esempio:
Lavoratrice A: comunica l’assenza per maternità. Il suo posto è “vacante”;
Lavoratore B: per motivi organizzativi, viene spostato a coprire il ruolo di A;
Lavoratore C: nuovo assunto per coprire il ruolo di B e non di A.
Il primo diritto fondamentale è quello di avere un contratto scritto in cui devono essere indicati:
Dopo la firma, una copia deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni dall’inizio del rapporto.
Attenzione: per legge il contratto a termine non può avere una durata totale superiore a 24 mesi. Questo significa che, anche se la lavoratrice sostituita non rientra al lavoro, in ogni caso deve essere rispettato questo limite. Se superato dà diritto alla trasformazione a tempo indeterminato.
Altri due diritti molto importanti sono:
Per quanto riguarda le ferie, proprio in applicazione del principio del punto 1, il lavoratore assunto con queste modalità matura le ferie allo stesso modo di un lavoratore assunto a tempo indeterminato.
La retribuzione dipende dall’inquadramento concordato con il datore di lavoro in fase di assunzione.
Per inquadramento s’intende se si è assunti:
Non sono previste differenze tra la retribuzione della persona sostituita e quella che è stata assunta per ragioni sostitutive. È bene comunque sottolineare che non spetta automaticamente la stessa RAL accordata alla lavoratrice assente.
Spesso ci sono dubbi su cosa succede in caso di cessazione del contratto di sostituzione maternità.
La regola generale prevede che, in seguito alla cessazione di un rapporto a tempo determinato, si possa fare domanda di disoccupazione, ma è importante fare una precisazione.
Per ogni contratto a termine firmato, il datore di lavoro versa un contributo per il finanziamento della NASpILa “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego” (NASpI) è un’indennità mensile di disoccupazione, istituita in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati dal 1° maggio 2015. More, quindi ogni volta che il lavoratore si trova senza contratto ha diritto a questa misura. Questa regola, però, non vale per l’assunzione in sostituzione maternità.
Rimangono comunque fermi i requisiti fondamentali necessari per poter fare domanda della NASpI e cioè:
Abbiamo visto come questo contratto sia temporaneo e strettamente legato alla maternità della lavoratrice assente.
La sua durata potrebbe essere stata originariamente fissata in 5 mesi, che è il periodo massimo di astensione obbligatoria per maternità. Può accadere, però, che la neo mamma decida di prolungare la sua assenza facendo domanda anche del congedo parentaleÈ il diritto, riconosciuto in capo a entrambi i genitori, di astenersi dal lavoro facoltativamente e contemporaneamente entro i primi anni di vita del bambino. More.
In questi casi, se il datore di lavoro e il neo assunto sono d’accordo, dovranno accordarsi per una proroga del contratto originariamente firmato.
Al contrario, in caso di rifiuto proroga contratto sostituzione maternità, il rapporto si risolve e il datore di lavoro dovrà procedere con una nuova assunzione.
Può accadere che il datore di lavoro sia particolarmente soddisfatto della nuova assunzione e quindi decida di mantenere in servizio la persona che aveva assunto originariamente per una ragione sostitutiva.
Questa, in ogni caso, rimane una libera scelta del datore di lavoro, che non ha alcun obbligo di trasformare il contratto in indeterminato dopo il periodo concordato all’inizio del rapporto di lavoro.
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