Il fondo permette alle aziende in difficoltà, che non ricorrono agli ammortizzatori sociali, di ridurre l’orario di lavoro dei dipendenti, a parità di stipendio. Le ore non lavorate vengono scambiate in formazione
Nei prossimi giorni è prevista la firma, da parte del Ministro del Lavoro, del decreto ministeriale che fornirà le modalità operative per usufruire del cosiddetto “Fondo nuove competenze” (art. 88 del decreto Rilancio). Si tratta indubbiamente di una delle previsioni programmatiche più interessanti tra le misure a sostegno del lavoro introdotte dalla legislazione “d’emergenza” per la ripartenza del lavoro dopo il Covid-19. Tale disposizione consente alle aziende che non vogliono e/o non possono ricorrere alla cassa integrazioneÈ uno strumento previsto dalla legge ed erogato dall’INPS per integrare o sostituire lo stipendio dei lavoratori che hanno subito una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per ragioni legate all’azienda. More o agli altri ammortizzatori socialiSono una serie di misure previste dalla legge per sostenere economicamente chi ha perso il lavoro o ha subito una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa (es. NASpI, Cassa Integrazione Guadagni). More, di mantenere gli stessi livelli occupazionali, riducendo l’orario lavorativo, settimanale o mensile, dei propri dipendenti, senza alcuna riduzione di stipendio.
La riduzione di orario viene compensata con ore di formazione professionale retribuita. In altri termini, il dipendente, pur lavorando meno ore, non subisce alcune diminuzione in busta paga, perché le ore non lavorate vengono sostituite da ore di formazione. Per quanto riguardai costi (stipendio e contributi), non sono a carico delle aziende, ma vengono sostenuti dal “Fondo nuove competenze”.
Facciamo un esempio: se un dipendente, invece di lavorare 168 ore al mese, ne lavora 140, le restanti 28 ore sono impiegate in corsi di formazione. In questo caso, il lavoratore percepisce una retribuzione pari a 168 ore (140 erogate dalla Azienda, 28 dal Fondo nuove Competenze).
Il Fondo nuove competenze rappresenta una valida alternativa per le aziende che non vogliono e/o non possono ricorrere alla cassa integrazione o agli altri ammortizzatori sociali, perché in questo modo possono mantenere gli stessi livelli occupazionali. Inoltre consente ai lavoratori interessati di non perdere quote di retribuzione – circostanza che purtroppo si verifica nell’ipotesi di cassa integrazione – e allo stesso tempo di sviluppare in parallelo nuove competenze professionali.
Per accedere al fondo nuove competenze un’azienda deve andare incontro a “mutate esigenze organizzative e produttive”, ad esempio a causa di un calo del fatturato, degli ordinativi, di possibili chiusure di alcune unità produttive, o altre situazioni simili in cui vi sia la necessità di ridurre l’orario di lavoro o, nell’ipotesi più grave, di ridurre il personale.
Oltre alla presenza di questi requisiti, è necessario che vengano sottoscritti degli accordi aziendali – tra l’impresa e i sindacati maggiormente rappresentativi (su tutti, CGIL, CISL, UIL) – o territoriali, di solito a livello provinciale, tra le sigle sindacali e le associazioni dei datori di lavoro.
La disposizione non prevede quale debba essere il contenuto obbligatorio di tali accordi. Molto probabilmente l’azienda e i sindacati prenderanno atto e condivideranno la presenza di determinate esigenze produttive, individueranno il numero di lavoratori interessati e la necessaria rimodulazione – in riduzione – dell’orario di lavoro.
Lo stesso dicasi con riferimento alla formazione che devono seguire i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario lavorativo. Anche sotto questo aspetto, la previsione normativa non indica quali debbano essere i percorsi formativi che devono essere frequentati dai lavoratori. Si può ipotizzare che questi corsi di formazione riguardino lo sviluppo di nuove o migliori competenze professionali, corsi in materia di sicurezza sul lavoro, competenze digitali e informatiche, corsi abilitanti all’utilizzo di mezzi e macchinari. Come anticipato, il lavoratore non perde soldi in busta paga, perché le ore di formazione vengono regolarmente retribuite.
Tutti i costi verranno sostenuti dal Fondo nuove competenze, istituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) con una dotazione di 430 milioni di euro per il 2020 e 300 milioni per il 2021. Possono parteciparvi anche le Regioni con i rispettivi Fondi sociali europei.
La domanda va presentata all’ANPAL allegando sia l’accordo aziendale (o provinciale), sia il progetto di sviluppo delle competenze oggetto della formazione. Il percorso formativo potrà concludersi anche nel 2021, a condizione però che sia iniziato nel corso del 2020.
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