Dal 28 febbraio 2023 viene introdotto il procedimento di negoziazione assistita anche nelle cause di lavoro
Una delle novità più importanti della Riforma Cartabia riguarda l’introduzione del procedimento di negoziazione assistita anche nelle cause di lavoro.
La nuova previsione introduce l’articolo 2 ter al decreto legge 132/2014: si tratta di una sorta di procedimento di mediazione in cui le parti, assistite da un avvocato, decidono di incontrarsi per tentare di cercare un accordo in merito a una causa già pendente o di imminente instaurazione.
L’accordo eventualmente raggiunto ha gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in sede sindacale. Dal 28 febbraio 2023, dunque, non è più necessario sottoscrivere i verbali di accordo presso le sedi delle organizzazioni sindacali o presso l’Ispettorato del lavoro.
La descrizione di questo procedimento è riassunta nel nome:
Secondo il testo della norma, la negoziazione assistita “è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia”.
La negoziazione inizia con la notifica dell’invito alla negoziazione inviato dalla parte che intende procedere con questo particolare tentativo di conciliazione. In tale invito la parte descrive sommariamente la pretesa e invita la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione.
No, non è obbligatoria: per le cause di diritto del lavoro non è una condizione di procedibilità. Ci sono altre materie (ad esempio, le cause per il risarcimento danni da infortunio stradale) in cui è obbligatorio, prima di avviare la causa, invitare la controparte ad una negoziazione assistita.
Nelle controversie di lavoro, dunque, la parte che riceve l’invito non è obbligata ad accettare e a partecipare alla negoziazione.
Se, invece, la parte che ha ricevuto l’invito aderisce, deve manifestare la propria disponibilità alla sottoscrizione della convenzione. A questo punto le parti, assistite dai propri avvocati, preparano la convenzione di negoziazione, ossia codificano le regole che disciplinano il procedimento di “mediazione”:
Attenzione: la sottoscrizione della convenzione di negoziazione non significa accettare la pretesa di controparte, ma semplicemente che le parti hanno deciso di incontrarsi, in buona fede, per poter verificare le reciproche posizioni.
Prima dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia, c’era un espresso divieto di avviare una procedura di negoziazione assistita per le controversie di lavoro.
Dal 1° marzo 2023 questo divieto viene meno e pertanto è possibile avviare una negoziazione assistita per qualsiasi materia e vertenza di lavoro.
Le parti, assistite dai rispettivi avvocati, si incontrano (in presenza o da remoto) per esporre le ragioni della pretesa iniziale e delle proprie posizioni.
In questi incontri, le parti possono approfondire i motivi della vertenza promossa dal lavoratore (o dall’azienda) e tentare di cercare un accordo conciliativo che soddisfi entrambi ed eviti che la vertenza sfoci successivamente in una causa giudiziale.
C’è un aspetto molto importante: tutte le dichiarazioni e le (eventuali) prove raccolte durante la negoziazione sono inutilizzabili in un eventuale successivo procedimento giudiziale. Significa che le parti non potranno riferire alcunché con riguardo a quanto acquisito in occasione degli incontri della negoziazione.
Ha lo stesso valore del verbale sottoscritto in sede protetta, ossia presso i sindacati o le sedi dell’Ispettorato del lavoro.
In particolare, la legge riconosce a tale accordo l’efficacia di cui all’articolo 2113 del codice civile, ossia l’inoppugnabilità delle rinunce e delle transazioni contenute nell’accordo stesso.
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