Fine malattia: licenziato per mancato rientro al lavoro

(foto Shutterstock)

Anche senza visita medica il dipendente ha l’obbligo di presentarsi al lavoro perché nel frattempo può essere adibito ad altre mansioni

Anche se l’azienda non fissa la visita medica, il dipendente ha l’obbligo di presentarsi comunque al lavoro. È questa la massima della recente sentenza numero 29756 del 2022 della Corte di Cassazione.

Secondo i giudici, la mancata fissazione della visita medica prevista dopo sessanta giorni di assenza per malattia non permette al dipendente di rimanere a casa. Bisogna presentarsi al lavoro perché l’azienda, nell’attesa della visita medica, può adibire il lavoratore ad altre mansioni.

Cos’è la sorveglianza sanitaria?

È una delle attività più importanti del sistema che garantisce la sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni.

È un preciso obbligo del datore di lavoro, a prescindere dalle dimensioni dell’azienda, eseguire la sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti.

Il soggetto incaricato è il medico competente e si esegue attraverso le visite mediche di idoneità, da non confondere con le visite fiscali.

L’articolo 41 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro prevede un elenco di visite che il medico competente deve effettuare e alle quali il lavoratore deve sottoporsi.

Vediamo i casi previsti dalla normativa:

  •       la visita medica preventiva serve a stabilire che non ci sono controindicazioni a svolgere il lavoro e che quindi il dipendente è idoneo alla mansione specifica
  •       la visita medica periodica serve a controllare lo stato di salute dei lavoratori e a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
  •       la visita su richiesta del lavoratore può essere ritenuta necessaria perché correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute
  •       la visita medica in occasione del cambio della mansione serve a verificare l’idoneità alla nuova mansione che si dovrà svolgere
  •       la visita medica precedente alla ripresa del lavoro è quella che viene fatta quando si è stati assenti per motivi di salute per più di sessanta giorni continuativi e serve a verificare che il dipendente sia di nuovo idoneo alla mansione che deve svolgere.

Quando c’è l’obbligo di visita medica?

La sentenza della Corte di Cassazione ha riguardato l’ultimo caso previsto dall’art. 41. È l’ipotesi in cui il lavoratore rimane assente per malattia per un periodo di sessanta giorni consecutivi.

In questo caso il dipendente, prima di riprendere l’attività lavorativa, deve sottoporsi a visita affinché il medico competente valuti se è ancora idoneo o meno a svolgere quella precisa mansione.

L’obbligo in questo caso è generale e si applica a prescindere dalla patologia. La legge non fa alcuna distinzione sulla tipologia e sulle cause che hanno portato all’assenza per sessanta giorni consecutivi.

La decisione della Cassazione: rientro al lavoro anche senza visita medica

La questione sottoposta all’attenzione dei supremi giudici può essere così riassunta: se il dipendente rimane assente per più di sessanta giorni, deve recarsi al lavoro anche se l’azienda non ha ancora fissato la visita medica?

Nel nostro caso, il dipendente è stato licenziato perché non si è più presentato al lavoro una volta guarito, e si è difeso sostenendo che non si è recato in azienda perché il datore di lavoro non aveva fissato la visita medica prevista.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha affermato che è dovere del lavoratore, una volta cessato lo stato di malattia, presentarsi al lavoro. Questo perché in attesa della visita, il datore potrebbe fargli svolgere in maniera provvisoria una mansione diversa.

In altre parole, la visita medica non è necessaria per assicurare che il lavoratore è idoneo a rientrare al lavoro, ma se è idoneo a svolgere le mansioni che faceva prima di ammalarsi.

Se non viene convocato per la visita medica, quindi, il dipendente deve rientrare comunque in azienda. Se non si presenta, l’assenza sarà considerata ingiustificata e sanzionata dal punto di vista disciplinare. 

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