Malattia del dipendente e obbligo di reperibilità: si può uscire di casa?

(foto Shutterstock)

Il lavoratore può allontanarsi dal domicilio solo per esigenze non rinviabili e deve prima comunicarlo agli organi di controllo

IL FATTO

Un lavoratore ha presentato ricorso nei confronti dell’INPS per ottenere il riconoscimento dell’indennità di malattia con riferimento ad un determinato periodo.

Il dipendente, in occasione delle due visite mediche di controllo, era risultato assente dalla propria abitazione.
Egli ha giustificato tale circostanza affermando che la prima volta era dovuto andare a ritirare dei referti medici e la seconda era dal dentista.

Quando il lavoratore è a casa in malattia e attende la visita fiscale di controllo può uscire?

MALATTIA E REPERIBILITÀ

Generalmente, quando un lavoratore si dichiara ammalato e resta a casa è costretto a rimanerci anche in ragione dell’obbligo di reperibilità, cioè per permettere al medico dell’INPS di effettuare la visita di controllo e accertare la malattia ai fini del riconoscimento del trattamento economico.

Attenzione! Le regole relative alle visite di controllo non obbligano il dipendente a rimanere a casa per tutto il giorno: bisognerà risultare reperibile all’indirizzo indicato nel certificato medico nelle fasce orarie previste dalla legge.
Le fasce di reperibilità, valide per tutti i giorni della settimana compresi i festivi, sono diverse per i dipendenti privati e pubblici: 10.00-12.00 e 17.00-19.00 per i primi, 9.00-13.00 e 15.00-18.00 per i secondi.

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Innanzitutto la Corte ha ricordato che l’assenza ingiustificata del lavoratore alla visita di controllo comporta la perdita, in varia misura, del diritto all’indennità di malattia.

Ciò premesso, esistono varie eccezioni all’obbligo di reperibilità: il lavoratore, infatti, può allontanarsi dall’abitazione in presenza di serie e giustificate ragioni, caratterizzate da gravità, urgenza e indifferibilità.
Manca l’urgenza, ad esempio, nel caso di uscita per acquistare medicine che potrebbero essere comprate al di fuori degli orari di reperibilità, o manca la gravità quando un certo impegno potrebbe essere rimandato al termine della malattia.

Allo stesso tempo, l’allontanamento dal domicilio indicato come luogo di permanenza durante la malattia è giustificato solo quando sia stato preventivamente comunicato al datore di lavoro e all’INPS.
In mancanza di comunicazione, o in caso di ritardo, non viene escluso automaticamente il diritto al trattamento economico, ma il lavoratore dovrà giustificare l’omissione o il ritardo (es. impossibilità di effettuare la comunicazione per ricovero ospedaliero immediato).

Nel caso in questione la Cassazione ha rilevato come non fosse stata dimostrata l’indifferibilità e indispensabilità delle esigenze di allontanamento del lavoratore dalla propria abitazione (Sentenza n. 19668/2019).

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