La malattia è un’infermità che comporta incapacità lavorativa e costituisce causa di sospensione della prestazione di lavoro. Di regola la malattia giustifica sia l’assenza dal lavoro, sia la sospensione delle ferie.
Durante l’assenza per malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro (per tutto il cosiddetto “periodo di comporto”), ha diritto di percepire un trattamento economico o una indennità previdenziale nella misura e per la durata previsti dalla legge e dai contratti collettivi; non interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio.
Quando un lavoratore non può recarsi a lavoro per malattia deve:
In particolare i lavoratori privati devono essere reperibili nelle fasce orarie dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni compresi domenica e festivi (sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita e stati patologici connessi a situazioni di invalidità riconosciuta).
Gli accertamenti diretti del datore di lavoro sullo stato di malattia del lavoratore sono vietati. Pertanto il datore di lavoro può verificare le assenze per malattia dei propri dipendenti esclusivamente tramite i servizi ispettivi dell’INPS e le competenti strutture pubbliche (servizi medico legali delle ASL).
Il datore di lavoro può chiedere all’INPS di effettuare controlli sin dal primo giorno di assenza e può chiedere di effettuare anche più controlli sul lavoratore (ma non nella stessa giornata), evitando però comportamenti persecutori.
In caso di assenza alla visita domiciliare, il lavoratore viene invitato a recarsi presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS in una data specifica e viene avvisato dell’assenza anche il datore di lavoro. Se il lavoratore non si reca alla successiva visita ambulatoriale, l’INPS ne dà comunicazione al datore di lavoro.
I datori di lavoro possono esaminare gli esiti delle valutazioni dei medici legali dell’INPS sulla documentazione presentata dal lavoratore, in caso di assenza alla visita di controllo.
Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo e non fornisca all’INPS alcuna valida giustificazione (es. necessità di sottoporsi a visite mediche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità, comprovati gravi motivi personali o familiari, cause di forza maggiore), se il contratto collettivo lo prevede, può essere soggetto a sanzioni disciplinari e alla perdita del diritto al trattamento economico di malattia.
Il datore di lavoro può avvalersi anche di investigatori privati, nel rispetto delle regole sulla privacy, al fine di contestare le risultanze delle certificazioni mediche prodotte dal lavoratore, per dimostrare l’insussistenza della malattia o l’inidoneità della malattia a giustificare l’assenza.
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