Corso di formazione voluto dall’azienda? È orario di lavoro

(foto Shutterstock)

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che i corsi di formazione rientrano nell’orario lavorativo

Se il lavoratore deve frequentare un corso di formazione su indicazione dell’azienda, il tempo così trascorso deve essere considerato orario lavorativo: è questo il principio espresso dalla recente sentenza numero 909 del 28 ottobre 2021 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Il caso

Una società, con sede in Romania, ha ordinato ad un proprio dipendente di frequentare un corso di formazione per ottenere una certificazione prevista dalla legge al fine di poter continuare ad operare nel proprio settore. Più di 124 ore di corso si sono svolte nelle giornate di sabato e domenica e dunque al di fuori della normale settimana lavorativa. Il dipendente, al termine del corso, ha chiesto alla società il pagamento di queste ore che, secondo lui, rientravano nell’orario di lavoro. 

La normativa

La nozione di orario lavorativo è prevista dalla Direttiva n. 88 del 2003.

Si tratta di una delle norme più importanti della Comunità Europea in ambito lavorativo. Secondo l’art. 2 della Direttiva, per «orario lavorativo» deve intendersi «qualsiasi periodo durante il quale il lavoratore subordinato è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle disposizioni del suo contratto di lavoro, del contratto collettivo applicabile e/o della legislazione in vigore». Mentre è definito periodo di riposo «qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro».

Il lavoratore che frequenta un corso di formazione, su ordine dell’azienda, è a disposizione del datore di lavoro e sta svolgendo le sue funzioni?  

La decisione della Corte di Giustizia: è orario di lavoro 

Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, questo periodo rientra nell’orario di lavoro. In tutti i casi in cui un lavoratore è tenuto a frequentare, su ordine dall’azienda, un corso di formazione e/o aggiornamento che si svolge in orario extra lavorativo (o in giorni festivi), si può parlare di orario di lavoro e come tale va retribuito.

Perché è orario lavorativo? Secondo la Corte del Lussemburgo, la definizione di «orario di lavoro» offerta dalla Direttiva 88 del 2003 è una norma del diritto sociale dell’Unione Europea che non può subire interpretazioni o applicazioni restrittive da parte delle normative nazionali. In particolare, la Direttiva prevede due distinti periodi: orario lavorativo e periodo di riposo, non essendo configurabile una terza categoria. Dunque, se il lavoratore frequenta un corso di formazione, questo periodo deve necessariamente essere configurato come attività lavorativa o periodo di pausa. 

Durante il corso il lavoratore è a disposizione dell’azienda

Sempre secondo la Corte di Giustizia «le nozioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo» costituiscono nozioni di diritto dell’Unione che vanno definite in base a caratteristiche oggettive». Nel nostro caso, è stata determinante la circostanza che il lavoratore avesse l’obbligo, imposto dall’azienda, di frequentare il corso di formazione. E ciò indipendentemente dal fatto che durante il corso il dipendente non svolgesse le proprie mansioni e che tale corso si svolgesse fuori dai locali aziendali.

Concludono i giudici affermando che un’interpretazione della nozione di orario di lavoro «che non consenta di includere i periodi di formazione professionale svolti dal lavoratore su iniziativa del suo datore di lavoro sarebbe tale da consentire a quest’ultimo di imporre al lavoratore – che è la parte debole del rapporto di lavoro – obblighi di formazione al di fuori del normale orario di lavoro, con pregiudizio del diritto del lavoratore a un riposo adeguato

 

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