Stalking Lgbt e danno morale

Stalking lbgt e danno morale
(foto Shutterstock)

La Corte di Cassazione riconosce il danno morale ed esistenziale anche per le vittime di stalking Lgbt. Inoltre, nessuna scriminante o attenuante se le vessazioni provengono da persone dello stesso genere e nemmeno se commettono i fatti in preda alla gelosia

Una ragazza, unita civilmente con un’altra donna, è stata vittima di atti persecutori (il cosiddetto stalking) da parte di due conoscenti, anche loro omosessuali, che per mesi le hanno inviato sms contenenti insulti e minacce.
Il Tribunale e i Giudici di appello hanno condannato le due donne per il reato di stalking e hanno riconosciuto alla vittima il diritto al risarcimento del danno morale ed esistenziale. Con la sentenza numero 30545 del 25 maggio 2021, la Suprema Corte ha ribadito dei principi importanti sulla tutela dell’identità di genere.
Vediamo i principali passaggi della sentenza.

La tutela della identità di genere

L’identità di genere è «la percezione che ciascuna persona ha di sé come uomo o donna», indipendentemente dal dato biologico. Secondo la Corte di Cassazione «l’identità di genere, quindi, valorizza la fluidità delle appartenenze, attribuendo importanza allo spazio di autodeterminazione individuale in una prospettiva di rifiuto degli stereotipi». La libertà di autodeterminazione del proprio genere sessuale è tutelata sia a livello internazionale, sia a livello nazionale. Più volte la Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto all’identità di genere quale «elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona».

Che cos’è lo stalking?

Lo “stalking” è la forma con cui volgarmente viene chiamato il reato di “atti persecutori”. Questo reato è previsto dal nostro codice penale all’art. 612 bis che punisce chiunque “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

È un reato continuato: per la sua configurazione è necessario più di un singolo episodio. La singola molestia può integrare invece altri e diversi reati (es. ingiuria, minaccia, violenza privata).

Atti persecutori anche tra persone dello stesso genere

La particolarità del caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte risiede nel fatto che sia la vittima, sia l’imputata erano dello stesso genere. In particolare, una delle due imputate si è difesa sostenendo la minor gravità della condotta proprio in ragione del fatto che entrambe le donne fossero omosessuali. La Corte di Cassazione ha rigettato una simile argomentazione, facendo proprie le motivazioni della sentenza di primo grado, secondo cui “proprio l’analogo orientamento sessuale delle imputate rendono ancor più gravi le condotte, in quanto perfettamente consapevoli delle sofferenze che possono derivare da discriminazioni sessuali, fermo restando che nessun rilievo può assumere l’orientamento sessuale delle stesse imputate, che certamente non può fondare condotte discriminatorie in danno di altri.”.

La gelosia non è mai una attenuante

Sempre l’imputata ha invocato la gelosia come motivo per una diminuzione della pena. Nemmeno questa eccezione è stata accolta dalla Cassazione. Anzi, la sentenza afferma che l’identità di genere non può fondare alcuna diversificata valutazione del sentimento della gelosia e “non può attenuare condotte altamente lesive, in quanto fondate sulla evidente e strumentale denigrazione di orientamenti sessuali in danno di coloro il cui genere non coincida con il dato biologico”.

Danno morale e danno esistenziale causati dallo stalking

Sono due concetti distinti ed esprimono due diverse tipologie di danno. Il danno morale rappresenta la sofferenza patita dalla persona offesa da un reato. Il danno esistenziale, invece, è l’insieme di tutte le “conseguenze pregiudizievoli” della propria sfera privata (sentimentale, familiare, lavorativa) causati da una condotta criminale.

Entrambi vengono tradotti in valori economici tramite la cosiddetta “valutazione equitativa” del Giudice, nel caso di specie in una somma pari a 2.500 euro. Non ci sono parametri oggettivi, ma la quantificazione è effettuata dal Giudice in relazione alla gravità e alla durata del danno e alle condizioni soggettive della vittima.

 

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