Trasferimento di dati riservati da parte dell’ex dipendente: può essere condannata anche la nuova azienda?

(foto Shutterstock)

In caso di passaggio di lavoratori tra imprese concorrenti, anche l’azienda che li ha assunti è responsabile per le informazioni riservate trasferite sui suoi computer

IL FATTO

Due lavoratori di una società di selezione del personale erano stati assunti da un’azienda concorrente. Uno dei due, prima di lasciare l’incarico, aveva raccolto dati e informazioni riservate da trasmettere alla collega già passata nella nuova azienda.
I dati erano poi stati utilizzati per assicurarsi nuovi clienti grazie ad offerte più vantaggiose di quelle promosse dal vecchio datore di lavoro, godendo anche della complicità e supporto della nuova società che aveva offerto ad entrambi copertura economica e legale per una eventuale condanna per violazione del patto di non concorrenza.

È legittimo che venga condannato anche il nuovo datore di lavoro?

PERCHÉ È UNA SENTENZA IMPORTANTE?

Innanzitutto, ricordiamo che tra gli obblighi a carico del lavoratore vi è quello della fedeltà: non deve, ad esempio, diffondere notizie riservate dell’impresa in cui lavora o utilizzare tali informazioni in modo da poterla danneggiare (art. 2105 del Codice civile).
Il comportamento dei due lavoratori e della nuova azienda si è rivelato in contrasto con il Codice della Proprietà intellettuale, in particolare per quanto riguarda l’uso illegale di dati illegittimamente sottratti al titolare.
La legge vieta di ottenere e trasmettere informazioni segrete e la violazione si realizza con il semplice possesso delle informazioni.

I giudici hanno stabilito che per il comportamento messo in atto dai due lavoratori è responsabile anche l’azienda che li ha assunti, tenuto conto di tre motivi:

  • i dati sono stati ricevuti e scaricati sul computer aziendale assegnato al dipendente dal nuovo datore di lavoro, nonché inseriti nel database;
  • la lavoratrice al momento dei controlli stava usando i dati ricevuti dal secondo dipendente per proporre ai clienti della vecchia società un contratto più vantaggioso;
  • esisteva un accordo contrattuale offerto dalla nuova azienda, per garantire ai due dipendenti la copertura per eventuali spese legali e per proteggerli da una possibile condanna per violazione del patto di non concorrenza.

(Sentenza n. 8246/2019)

 

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