Due lavoratori di una società di selezione del personale erano stati assunti da un’azienda concorrente. Uno dei due, prima di lasciare l’incarico, aveva raccolto dati e informazioni riservate da trasmettere alla collega già passata nella nuova azienda.
I dati erano poi stati utilizzati per assicurarsi nuovi clienti grazie ad offerte più vantaggiose di quelle promosse dal vecchio datore di lavoro, godendo anche della complicità e supporto della nuova società che aveva offerto ad entrambi copertura economica e legale per una eventuale condanna per violazione del patto di non concorrenza.
È legittimo che venga condannato anche il nuovo datore di lavoro?
Innanzitutto, ricordiamo che tra gli obblighi a carico del lavoratore vi è quello della fedeltà: non deve, ad esempio, diffondere notizie riservate dell’impresa in cui lavora o utilizzare tali informazioni in modo da poterla danneggiare (art. 2105 del Codice civile).
Il comportamento dei due lavoratori e della nuova azienda si è rivelato in contrasto con il Codice della Proprietà intellettuale, in particolare per quanto riguarda l’uso illegale di dati illegittimamente sottratti al titolare.
La legge vieta di ottenere e trasmettere informazioni segrete e la violazione si realizza con il semplice possesso delle informazioni.
I giudici hanno stabilito che per il comportamento messo in atto dai due lavoratori è responsabile anche l’azienda che li ha assunti, tenuto conto di tre motivi: