L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la tessera sconto sui prodotti della società, regalata a tutti i dipendenti, non costituisce reddito tassabile a titolo di fringe benefit
L’Agenzia delle Entrate, con comunicazione del 29 marzo 2021, ha risposto alla richiesta pervenuta da parte di una società che opera nel settore dell’abbigliamento. Ha chiarito che lo sconto praticato ai dipendenti utilizzando la card, non è soggetto a tassazione.
Una società che opera nel mercato dell’abbigliamento ha regalato a tutti i dipendenti una tessera che riconosce il 25% di sconto, sul prezzo di listino, su tutti i prodotti in vendita nei propri negozi.
La tessera è nominale, non cedibile e non può essere utilizzata con altri sconto e/o saldi.
L’azienda si è rivolta all’Agenzia delle Entrate per sapere se le somme risparmiate dai lavoratori, che hanno usufruito dello sconto, siano da assoggettare a tassazione.
La normativa di riferimento è il decreto del Presidente della Repubblica comunemente chiamato T.U.I.R. (Testo UnicoL’insieme delle norme che disciplinano una specifica materia. Oltre al TU per la maternità, in tema di materie giuslavoristiche, sono di primaria importanza i testi unici sulla sicurezza sul lavoro e sull’assicurazione degli infortuni infortuni sul lavoro. More delle Imposte sul Reddito), n. 917 del 22/12/1986.
In particolare, l’articolo 51, comma 1 prevede che «Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro». Sulla base di tale norma, è soggetto a tassazione tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, compresi i beni ceduti, i servizi prestati e le erogazioni liberali. Per quanto riguarda i beni ceduti dall’azienda, sono soggetti a tassazione quelli in natura che, nell’arco di un anno, superano il valore di 258,20 euro.
Tuttavia, in riferimento ai beni prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti, bisogna accertare se il prezzo pagato dai dipendenti sia inferiore a quello «mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista».
Nel nostro caso, la società ha posto all’Agenzia delle Entrate questa domanda: le somme risparmiate dai lavoratori utilizzando la “tessera sconto” sono erogazioni liberali, e dunque sono soggette a tassazione?
L’Agenzia delle Entrate ha dato risposta negativa: no, le somme risparmiate per effetto dello sconto, non sono sottoposte a tassazione.
Perché? L’Agenzia ha valorizzato la circostanza che il prezzo pagato dai dipendenti della società è comunque superiore a quello pagato dai soggetti legati da accordi di franchising o di somministrazione. Ma soprattutto «lo sconto praticato ai dipendenti non supera quello applicato, in alcuni periodi dell’anno, agli altri clienti e non può essere cumulato con altre iniziative commerciali analoghe adottate in favore della clientela».
Pertanto, conclude l’Agenzia delle Entrate,«il prezzo pagato dal lavoratore dipendente non si configura quale corrispettivo simbolico che maschera l’erogazione di una retribuzione».
Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia ha ritenuto che il lavoratore, al netto dello sconto, paga il “valore normale del bene” (così come specificatamente definito dall’art. 51, comma 3 del T.U.I.R.) e che dunque non vi sia alcuna donazione o somma da assoggettare a tassazione.