Il FIRR è uno degli importi previsti a favore degli agenti di commercio: chi ne ha diritto, quando viene pagato, come viene calcolato
Al momento della cessazione del rapporto, se lavori come agente hai diritto a ricevere varie indennità. Nel caso in cui il contratto di agenzia sia stato disciplinato anche dagli AEC, gli Accordi Economici Collettivi, hai diritto anche al FIRR, un acronimo che sta per Fondo Indennità Risoluzione del Rapporto.
Dietro a questo nome si cela un’indennità che possiamo paragonare al più conosciuto TFR ed è una somma prevista per gli agenti di commercio: l’importo finale è il risultato di tutte le somme versate ogni anno dall’azienda.
In questo articolo approfondiremo questa tematica
Prima di parlare nello specifico di questa indennità, è bene ricordare chi rientra nella categoria “agente di commercio”.
Si tratta di una delle due parti di un contratto di agenzia: da un lato si trova l’agente, dall’altro l’azienda, detta anche preponente o mandante. L’agente non è un lavoratore dipendente, perché ha un certo livello di autonomia nell’eseguire le mansioni, che in questo caso è meglio chiamare “prestazioni”, che gli sono affidate.
Il contratto di agenzia ne prevede alcune che sono tipicamente a carico dell’agente, ad esempio l’obbligo di concludere contratti a favore dell’azienda.
Se lavori in questo campo sai che un modo informale per chiamare questo tipo di professione è la parola “rappresentante”, ma si tratta di un uso impreciso di questo termine, perché l’agente non ha sempre il potere di rappresentare la società.
Ciò che caratterizza la sua attività è l’obbligo, nei confronti dell’azienda, di attivarsi per concludere dei contratti. Un altro tratto distintivo del contratto di agenzia è il corrispettivo: l’agente non riceve uno stipendio, ma viene pagato con il riconoscimento delle provvigioni.
Ora che abbiamo fatto chiarezza su che cosa significa essere un agente, capiamo se hai diritto a ricevere il Fondo Indennità Risoluzione del Rapporto.
Dobbiamo specificare che non è tanto l’agente che deve avere dei requisiti precisi, ma piuttosto l’azienda. Infatti, sono obbligate a versare questa somma quelle organizzazioni che applicano gli AEC, ossia gli Accordi Economici Collettivi, la versione dei contratti collettivi applicati agli agenti di commercio.
L’applicazione degli AEC può essere espressa esplicitamente, oppure per “fatti concludenti”. Questo significa che basta che sia iscritta all’Enasarco perché sia obbligata a versare il Firr. Se invece lavori per un’azienda non applica gli AEC, non ne hai diritto.
Hai diritto di incassare queste somme al momento della cessazione del rapporto di agenzia.
Bisogna sottolineare che tutti gli agenti hanno diritto a incassare queste somme, a prescindere dall’eventuale incremento di fatturato o di clientela. È una precisazione importante perché, ad esempio, l’indennità meritocratica e suppletiva di clientela richiedono precisi incrementi di fatturato e di sviluppo del parco clienti.
Inoltre, l’indennità di risoluzione del rapporto spetta per qualsiasi causa di cessazione del rapporto, dunque anche nel caso di recesso da parte dell’agente.
Secondo gli AEC del commercio e quelli dell’Industria, le uniche ipotesi in cui l’agente non ha diritto all’incasso del FIRR sono lo scioglimento del rapporto per:
Bisogna distinguere il soggetto obbligato a versare le quote del Firr e il soggetto che deve pagare queste somme a favore dell’agente.
L’azienda, infatti, è obbligata a versare ogni anno gli importi accantonati a titolo di Firr a favore di Enasarco, l’ente di assistenza e previdenza degli agenti di commercio.
Sarà poi Enasarco a versare tutte le somme accantonate a favore dell’agente al momento della cessazione del rapporto. L’azienda paga all’agente solo le quote di Firr maturate nell’anno in corso e non ancora versate a Enasarco.
Questa somma viene calcolata in modo percentuale sul totale delle provvigioni maturate dall’agente, a cui si aggiungono quanto percepito a titolo di rimborso spese e premi.
Ogni anno l’azienda deve inviare a Enasarco una distinta in cui sono esposte le voci riconosciute all’agente e su queste somme viene calcolato il FIRR da versare all’ente.
L’importo che l’agente riceverà sarà la somma dei versamenti annuali rivalutati. L’azienda, inoltre, ogni anno deve comunicare all’agente le somme che sono state versate al Fondo Indennità Risoluzione del Rapporto.
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