In alcuni casi è prevista la sorveglianza sanitaria anche per i collaboratori domestici
La visita medica è un requisito essenziale per poter lavorare in tutte le aziende in cui è presente l’obbligo di sorveglianza sanitaria. Nei contratti dei lavoratori domestici, non è ritenuta necessaria, ma non è sempre così.
Questo tipo di visita serve a monitorare lo stato di salute del lavoratore e indica che il soggetto è effettivamente abilitato a svolgere il lavoro previsto.
Quando il datore di lavoro decide di assumere un collaboratore domestico minorenne, la legge prevede ulteriori obblighi a suo carico, considerando il lavoratore under 18 meritevole di una tutela maggiore.
Il lavoratore domestico è considerato un tipo di contratto particolare, data la caratteristica di stretto legame che si viene a formare con il datore di lavoro, che coincide spesso con la famiglia in cui il collaboratore è inserito.
La colf o la badante, infatti, si può trovare ad avere un rapporto di convivenza, in cui cioè usufruisce del vitto e alloggio fornito dal datore di lavoro. Per questo motivo, la disciplina applicata a questo tipo di contratto risulta differente rispetto a quella generalmente applicata a un rapporto di lavoro dipendente.
Come in ogni altro contratto di lavoro, il datore ha l’obbligo di adempiere ad alcune disposizioni di legge connesse all’assunzione del lavoratore domestico, che potrà essere comunitario o extracomunitario, cioè proveniente fuori dall’Europa.
Alcuni dei documenti che il datore di lavoro ha l’obbligo di reperire prima dell’assunzione del collaboratore sono:
Per questo particolare tipo di attività lavorativa, è previsto che si possa assumere anche del personale minorenne, a partire dai 16 anni di età. In questo caso, però, sono presenti ulteriori obblighi di legge.
Uno di questi è la visita di idoneità medica al lavoro. Questa visita medica deve essere fatta preventivamente, e andrà effettuata presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale di zona.
Nella particolare ipotesi di lavoratori minorenni, è quindi prevista l’integrazione di:
La comunicazione di assunzione deve essere obbligatoriamente fatta all’interno del portale INPS entro mezzanotte del giorno precedente al primo giorno di lavoro, anche nel caso di giorni festivi. L’eventuale annullamento dell’assunzione è consentito solo nei 5 giorni successivi alla data indicata come inizio del rapporto di lavoro.
In caso di lavoro di colf o badante convivente, è richiesto inoltre l’invio della comunicazione di cessione del fabbricato e dichiarazione di ospitalità. Queste due comunicazioni, che dovranno essere inviate a cura del datore di lavoro all’ufficio di pubblica sicurezza, servono per indicare alle autorità il luogo di residenza in Italia del collaboratore domestico.
È importante specificare che il collaboratore domestico, qualora abbia domicilio o residenza nell’abitazione del datore di lavoro, non andrà comunque inserito nel nucleo della famiglia in cui lavora.
Le comunicazioni relative alle trasformazioni del rapporto, come per esempio trasformazioni da tempo determinato a indeterminato o cessazione, dovranno essere comunicate entro 5 giorni dall’evento.
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