Licenziamento di una colf: come funziona?

(foto shutterstock)

Quali sono le regole e gli obblighi per l’interruzione del rapporto di lavoro dei propri collaboratori domestici?

Secondo un report del 2022 dell’Associazione Domina, in Italia circa un milione di persone svolge la professione di collaboratore domestico, un mestiere che ha la particolarità di non essere soggetto alla disciplina ordinaria dei licenziamenti

L’articolo 4 della legge 108 del 1990 esclude infatti la professione di colf e badante dalle due discipline che regolano i licenziamenti nell’ordinamento italiano: l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e la legge 604 del 1966.

In altre parole, il datore di lavoro avrà quindi il diritto di licenziare liberamente il proprio collaboratore domestico, con l’unico obbligo di rispettare il termine di preavviso previsto (nel caso in cui la colf o badante non abbia avuto comportamenti inadeguati).

Lavoro domestico: quali sono le normative?

Il rapporto di lavoro dei cosiddetti “domestici” è disciplinato dalla legge 339 del 1958 e dal contratto collettivo di settore.

In generale, si definisce “lavoratore domestico” chiunque svolga attività di pulizia o di cura e assistenza a favore di una persona (o un gruppo di persone) al di fuori dall’attività di impresa.

Si tratta inoltre di un rapporto di lavoro con meno formalità burocratiche rispetto alle altre professioni, sia per l’instaurazione che – come vedremo a breve – per l’esecuzione e la cessazione del contratto.

In quali casi è possibile licenziare la propria colf?

Come abbiamo detto, il rapporto di lavoro domestico può essere interrotto liberamente dal datore. In generale, il licenziamento di una colf/badante può ricadere in due categorie:

  1. Licenziamento con preavviso.
  2. Licenziamento per giusta causa senza preavviso.

Licenziamento badante per giusta causa: come funziona?

Il verificarsi di una giusta causa consente al datore di lavoro di licenziare la lavoratrice domestica senza dover rispettare il periodo di preavviso. Così come per ogni altra professione, anche per colf e badanti si considerano “giuste cause” fatti talmente gravi da non consentire, nemmeno in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto. Concretamente, una giusta causa potrebbe essere l’assenza continuata dal lavoro senza giustificazione, furti di beni all’interno dell’abitazione, violenza e diverbi con i familiari.

Licenziamento della colf con preavviso

Nel caso in cui la lavoratrice domestica non abbia commesso alcuna infrazione, l’interruzione del rapporto di lavoro sarà possibile solo rispettando il periodo di preavviso.

Nei casi di rapporti di lavoro superiori a 25 ore settimanali, il periodo di preavviso sarà di 15 giorni per colf e badanti con meno di 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro e di 30 giorni nei casi in cui gli anni di anzianità siano almeno 5.

Per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali, il preavviso sarà di 8 giorni con meno di 2 anni di anzianità e di 15 giorni in caso di anzianità superiore.

Licenziamento illegittimo di una colf: cosa può accadere?

Le collaborazioni domestiche, non ricadendo nella disciplina ordinaria in materia di lavoro, non comporteranno quindi il diritto alla reintegra o alle tutela indennitaria in caso di licenziamento illegittimo.

In ogni caso, il collaboratore avrà diritto a richiedere la messa per iscritto del licenziamento, oltre che di contestare i fatti addotti dal datore di lavoro per giustificare un licenziamento immediato e senza preavviso.

In queste circostanze la colf potrebbe chiedere che, a fronte dell’insussistenza dei fatti contestati, le venga riconosciuta una indennità pari al periodo di preavviso.

Naturalmente, accusare ingiustamente un collaboratore domestico, a maggior ragione se di reati penalmente rilevanti (come furti, violenze o altro) esporrà il datore di lavoro anche a responsabilità penali e alle relative richieste risarcitorie.

In ogni caso, sia nell’ipotesi di licenziamento immediato che in quella di recesso con preavviso, il datore di lavoro dovrà liquidare il TFR e tutte le spettanze di fine rapporto, come ferie e permessi non goduti.

 

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