Congedo indennizzato per donne vittime di violenza di genere: come funziona

congedo indennizzato per donne vittime di violenza di genere
(foto Shutterstock)

Per le donne vittime di stalking, violenza o altri abusi è previsto un periodo di congedo per facilitare il percorso di protezione nei centri antiviolenza

Ogni mese, in Italia, le donne continuano a morire vittime di femminicidio: l’ultimo drammatico episodio è avvenuto solo poche settimane fa. Se ciò che è messo in campo per combattere la violenza sulle donne è ancora troppo poco, a livello di diritto del lavoro la legge prevede degli strumenti a tutela delle lavoratrici.

Infatti, le donne vittime di stalking, violenza e altri abusi inserite nel mercato del lavoro possono godere di un periodo di congedo dal lavoro per massimo 90 giorni entro tre anni dall’inizio del percorso di protezione. L’obiettivo è quello di facilitare questo percorso.

Questa misura è garantita sia alle donne sposate che non, sia con figli che senza e anche se non hanno ancora denunciato al numero verde 1522 la loro situazione, così da essere poste sotto tutela di un centro antiviolenza.

Tuttavia, ci sono comunque dei requisiti per potervi accedere. In questo articolo vedremo quali sono, come fare domanda e come utilizzare il congedo indennizzato per donne vittime di violenza di genere.

Congedo indennizzato per donne vittime di violenza: quali sono i requisiti

Una donna inserita nei percorsi di protezione legati alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio può richiedere l’astensione dal lavoro – in modalità giornaliera o oraria – se rientra in una di queste categorie:

  • Lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato;
  • Apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti;
  • Lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato;
  • Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari;
  • Lavoratrici autonome;
  • Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS.

In altre parole, occorre essere una lavoratrice dipendente o una collaboratrice, con rapporto di lavoro in corso di svolgimento, inserita nei percorsi certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.

Come chiedere il congedo per violenza di genere

Innanzitutto, è necessario specificare che si tratta di un congedo che deve essere richiesto. Non viene garantito d’ufficio quando si rientra in un percorso di protezione. Ci sono diversi modi per fare domanda:

  •  in autonomia sul sito dell’Inps, accedendo con le proprie credenziali SPID o CIE;
  • chiamando il contact center dell’Istituto al numero 803 164
  • rivolgendosi a un patronato o a un altro intermediario dell’Inps.

Al momento della richiesta non è necessario allegare subito la certificazione che attesta l’inserimento nel percorso di protezione che, però, deve essere consegnato successivamente, in busta chiusa e senza indicare il nome e cognome, per rispetto della privacy.

La busta va indirizzata alla sede Inps competente per territorio e deve indicare:

  • il numero di protocollo;
  • la dicitura «Domanda Congedo straordinario art. 24 del d.lgs. 80/2015».

Congedo per le donne vittime di violenza di genere: quanto spetta

Il congedo è utilizzabile nelle giornate di lavoro. Non spetta, quindi, nei giorni non lavorativi (per esempio giorni festivi, aspettative, ecc) e nei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro, nel caso in cui quest’ultimo venga interrotto.

È possibile utilizzarlo secondo due modalità:

  • giornaliera;
  • oraria.

Nel secondo caso, è possibile astenersi dal lavoro per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero contrattuale del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo per violenza di genere

I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l’una o l’altra modalità.

Per le giornate di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità giornaliera direttamente nel cedolino, pari al 100% dell’ultima retribuzione (in questo caso si tengono in considerazione tutte le voci fisse che ci sono nell’ultimo cedolino prima dell’inizio del congedo).

Per le iscritte alla Gestione Separata, invece, è riconosciuto solo il diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione, senza però ricevere alcuna indennità nel periodo di sospensione. In caso di fruizione a ore, l’indennità è pagata in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera.

Per alcune categorie di lavoratrici, l’indennità è pagata direttamente dall’INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale:

  • lavoratrici stagionali;
  • operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);
  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti).

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