Tutto quello che c’è da sapere sul superminimo in busta paga. Cosa si intende per superminimo assorbibile? Il superminimo può essere tolto o ridotto?
Trattasi di una somma aggiuntiva rispetto alla paga minima contrattuale che viene attribuita per particolare capacità del lavoratore e può essere riconosciuta a livello individuale o collettivamente per tutti i dipendenti dell’impresa.
A differenza di quelli collettivi, i superminimi individualiIl S.I. è un aumento retributivo aggiuntivo rispetto ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva. Viene definito come “aumento di merito” ed è spesso concordato in fase di assunzione. More possono, nella generalità dei casi, essere assorbibili.
Il superminimo può essere assorbito da futuri aumenti contrattuali previsti nei rinnovi dei contratti collettivi oppure dal passaggio di livello del lavoratore, a meno che l’azienda e il dipendente non si siano accordati precedentemente, stabilendo in modo chiaro e certo che il superminimo non è assorbibile. Che cosa significa? Facciamo un esempio.
Immaginiamo che il contratto individuale stipulato tra lavoratore e azienda sia composto da un importo, come stabilito da c.c.n.l. (paga base + contingenza), di 1.500 euro e in aggiunta a ciò, anche un superminimo individuale di 500 euro per una retribuzione complessiva di 2.000 euro.
Ipotizziamo che vi sia un aumento per il rinnovo contrattuale di 300 euro.
L’importo di paga base e contingenza diventa quindi 1.800 euro e il superminimo scala, perché assorbito dall’aumento contrattuale, a 200 euro: il suo nuovo valore è stabilito dalla differenza tra il suo importo precedente (500€) e l’incremento della paga base (300€). Di conseguenza la retribuzione complessiva non varia e rimane ferma a 2.000 euro.
Tuttavia, se l’aumento contrattuale fosse stato di 600 euro, l’importo di paga base e contingenza sarebbe passato a 2.100 euro, il superminimo sarebbe assorbito dalla busta paga, e il dipendete avrebbe avuto un aumento retributivo complessivo di 100 euro.
La regola è, dunque, l’assorbibilità, ma ci sono delle eccezioni:
Se l’individuale è il risultato di un accordo tra datore di lavoro e dipendente, può anche essere eliminato o ridotto, ma deve essere una decisione concordata per iscritto da entrambe le parti.
Il datore di lavoro non può, di sua iniziativa, toglierlo o diminuirlo.
Se è il risultato di un accordo collettivo, non è riducibile o eliminabile dalle singole parti in causa, ma solamente dalla successiva contrattazione collettiva.
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