La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che i corsi di formazione rientrano nell’orario lavorativo
Quando frequenti un corso di formazione su ordine dell’azienda, sei a disposizione del datore di lavoro e stai svolgendo le tue funzioni?
Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, questo periodo rientra nell’orario di lavoro. In tutti i casi in cui un lavoratore è tenuto a frequentare, su ordine dall’azienda, un corso di formazione e/o aggiornamento che si svolge in orario extra lavorativo (o in giorni festivi), si può parlare di orario di lavoro e come tale va retribuito: è questo il principio espresso dalla recente sentenza numero 909 del 28 ottobre 2021 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Con specifico riguardo ai corsi sulla sicurezza sul lavoro, la legge prevede che il corso debba essere svolto “durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”
La nozione di orario lavorativo è prevista dalla Direttiva n. 88 del 2003.
Si tratta di una delle norme più importanti della Comunità Europea in ambito lavorativo. Secondo l’art. 2 della Direttiva, per “orario lavorativo” si intende un periodo in cui sei al lavoro, a disposizione dell’azienda e stai svolgendo le tue mansioni.
La normativa italiana, recependo la Direttiva, ha utilizzato una definizione identica con il decreto legislativo 66 del 2003.
Se il corso è stato richiesto dall’azienda, le lezioni rappresentano vero e proprio orario di lavoro. Significa che se, ad esempio, il corso si tiene durante un giorno festivo (magari il sabato), non stai osservando il giorno di riposo, ma stai effettivamente lavorando. Significa, dunque, che dovrai recuperare la giornata di riposo e quelle ore dovranno essere retribuite.
Sempre secondo la Corte di Giustizia “le nozioni di ‘orario di lavoro’ e di ‘periodo di riposo’ costituiscono nozioni di diritto dell’Unione che vanno definite in base a caratteristiche oggettive”.
In questo caso, dunque, è da tenere conto che il corso di formazione imposto dall’azienda fosse obbligatorio. Tutto ciò indipendentemente dal fatto che durante il corso tu non svolgessi le tue mansioni e che il corso si svolgesse fuori dai locali aziendali.
I giudici concludono affermando che se l’orario di lavoro non includesse i periodi di formazione, allora il datore di lavoro potrebbe imporre ai propri dipendenti di frequentarli fuori dal normale orario di lavoro, senza riposare.
Tecnicamente un corso di formazione non può essere considerato “fuori orario di lavoro”, ma si fa durante l’orario lavorativo e come tale va retribuito: se rientra nell’orario settimanale, viene pagato come lavoro ordinario, altrimenti viene considerato lavoro straordinario, con tutto ciò che ne consegue.
Una società con sede in Romania ha ordinato a un proprio dipendente di frequentare un corso di formazione per ottenere una certificazione prevista dalla legge per poter continuare a operare nel proprio settore.
Più di 124 ore di corso si sono svolte nelle giornate di sabato e domenica e dunque al di fuori della normale settimana lavorativa. Il dipendente, al termine del corso, ha chiesto alla società il pagamento di queste ore che, secondo lui, rientravano nell’orario di lavoro.
Come premesso, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha deciso che il dipendente romeno aveva ragione e che quelle ore di corso facevano parte del normale orario di lavoro.
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