Scopriamo le coperture assicurative obbligatorie e facoltative che ci possono essere in caso di incidente d’auto mentre si lavora
Spesso accade che uno o più dipendenti debbano spostarsi dal proprio luogo abituale di lavoro per svolgere un’attività per conto dell’azienda. In questi casi, non è detto che le persone coinvolte nello spostamento abbiano un’auto aziendale. È molto più frequente che il dipendente faccia il tragitto utilizzando la propria auto.
In questi casi viene generalmente riconosciuta un’indennità chilometrica sulla base dei chilometri percorsi, facendo riferimento alle tabelle messe a disposizione dall’Automobile Club Italiano (ACI).
Ma cosa accade se, oltre alla normale usura del mezzo, nel tragitto avvenisse un incidente?
L’utilizzo dell’auto privata rispetto all’uso di quella aziendale può essere un vantaggio per il datore, poiché non dovrà sostenere altri costi rispetto a quelli del rimborso chilometrico.
Questo tipo di rimborso viene erogato alla pari di un rimborso documentato, e nella busta paga quindi non è soggetto a tasse e contributi; il suo intero importo andrà quindi a concorrere alla formazione della retribuzione netta.
Di solito i datori preferiscono questa soluzione perché evita l’acquisto di una vettura aziendale, che comporta ulteriori costi al di là dell’auto in sé, come ad esempio quelli di manutenzione e gestione contabile.
Se il dipendente ha un’auto aziendale, non ha diritto al rimborso chilometrico, bensì soltanto all’eventuale rimborso spese e l’eventuale trasferta, se prevista.
Nella malaugurata ipotesi in cui, nell’esercizio delle proprie funzioni fuori ufficio, il dipendente venga coinvolto in un incidente con la propria auto, ci sono dei casi in cui la responsabilità viene suddivisa tra dipendente e datore di lavoro.
Si parla in questo caso di «responsabilità solidale» e ne è un esempio il caso in cui la persona utilizzi il mezzo privato in modo sistematico e non sporadico, naturalmente autorizzato dal datore.
In ogni caso, comunque, il danno riportato dal dipendente viene trattato dall’INAIL come un infortunio sul lavoro.
Una circolare INAIL prevede l’obbligo per il datore di stipulare un’assicurazione per la copertura dei danni fisici occorsi al dipendente, e di ricorrere all’autoassicurazione per i danni all’autovettura utilizzata.
In base al «principio dell’autoassicurazione», l’INAIL riconosce direttamente a proprio carico i costi che derivano dal risarcimento dei danni all’auto del lavoratore, senza il bisogno di sottoscrivere un’assicurazione specifica.
È importante specificare che, per essere coperta dall’assicurazione, l’automobile oggetto del sinistro deve essere di proprietà:
Oltre a questa copertura fornita dall’INAIL, il datore potrebbe decidere di estendere la propria copertura dell’assicurazione aziendale, includendo i danni dovuti a comportamenti colposi o derivanti da imprudenze dei propri dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni lavorative.
Generalmente, l’INAIL si prende carico del rimborso del danno all’auto che il dipendente utilizza per lavoro, ma solo se è rilevato un nesso di causalità tra la richiesta del datore e l’incidente.
Bisogna evidenziare inoltre che l’INAIL non risarcisce i danni che derivano da:
Il datore di lavoro potrebbe comunque essere chiamato a rispondere anche del danno biologico, cioè alla salute e all’integrità fisica e psichica, che non è coperto dall’assicurazione INAIL. Sarebbe esente nel caso in cui riuscisse a provare che l’incidente è avvenuto solo a seguito di un comportamento doloso (volontario) e del tutto imprevedibile del dipendente.
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