Infortunio sul lavoro in mensa: chi risarcisce i danni?

infortunio in sala mensa

Le responsabilità di committente e appaltatore in caso di servizi affidati in appalto

Chi è chiamato ad assumersi la responsabilità in caso di infortunio in mensa aziendale? È la domanda emersa a seguito dell’incredibile incidente che ha coinvolto un dipendente della Polizia Penitenziaria: mentre consumava un pasto offerto dal servizio mensa all’interno dei locali aziendali, l’uomo ha involontariamente masticato un sasso finito per sbaglio all’interno della pietanza, rompendosi una protesi dentale.

Tale danno, del valore di svariate migliaia di euro, dovrebbe essere risarcito dal datore di lavoro oppure dall’azienda esterna responsabile del servizio mensa? È ciò che si è domandato anche il dipendente, il quale ha subito aperto una causa legale contro il suo superiore. Ma cosa dice la legge?

Infortunio subito in sala mensa: cosa dice la legge in merito alla tutela del lavoratore

In effetti, la tutela della salute dei dipendenti è uno degli obblighi principali del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2087 del Codice Civile in vigore da oltre 80 anni:

“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Tale norma generale trova applicazione in qualsiasi situazione lavorativa, a prescindere da eventuali altri obblighi previsti dalla normativa speciale. La normativa specifica riguardo la tutela della salute è il decreto legislativo 81/2008, ossia il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Responsabilità per infortunio sul lavoro tra committente e appaltante

Nel caso in esame, il servizio mensa era gestito da una società in appalto, e il danno subìto dal lavoratore è dunque da imputarsi a un errore commesso dall’azienda appaltatrice. Ma chi viene ritenuto colpevole in questi casi?

ll già citato Testo Unico sulla Sicurezza contiene specifiche previsioni sugli obblighi dell’azienda committente e di quella appaltatrice. Una delle più importanti è l’articolo 26 in merito agli “obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”.

Tra i vari obblighi viene segnalato che, proprio per ridurre il rischio di infortunio sul lavoro in caso di opere affidate in appalto, le società committenti dovranno predisporre il DUVRI – il Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze – che conterrà una valutazione del rischio per la salute e le relative azioni per ridurlo o eliminarlo tenendo conto delle possibili interferenze tra le attività dei committenti e degli appaltatori

In altre parole, nel caso in cui soggetti diversi eseguano più lavorazioni all’interno degli stessi contesti produttivi, l’azienda committente sarà tenuta a predisporre questo documento e formare i lavoratori in merito agli eventuali rischi. 

Un’altra previsione fondamentale riguarda la responsabilità del committente/appaltante per tutti gli infortuni occorsi ai dipendenti dell’appaltatore, ad eccezione dei danni derivati dei rischi specifici dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Le conseguenze dell’ingerenza del committente

Ma cosa succede quando, come in questo caso, è il lavoratore del committente a subire un infortunio per colpa dell’appaltatore? In questo caso è lo stesso committente ad assumersi la responsabilità? La risposta è affermativa: sarà infatti (anche) il datore di lavoro a rispondere per eventuali danni causati dall’appaltatore, ma solo nei casi in cui ci sia stata una chiara ingerenza nell’esecuzione delle lavorazioni affidate in appalto. 

È proprio sulla base di tale ingerenza che la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del datore di lavoro con la recente sentenza 25922 del 5 settembre 2023, nonostante l’infortunio sia stato provocato da un mancato controllo del servizio mensa affidato in appalto. 

Secondo la Cassazione, infatti, “la preparazione dei cibi destinati al consumo dei dipendenti di quell’Istituto penitenziario – sebbene oggetto di un servizio che era stato esternalizzato mediante appalto – avveniva non solo in luoghi messi a disposizione dall’amministrazione penitenziaria, ma anche sotto l’ingerenza della stessa, conservando essa il potere di fare controlli a campione”.

Eguale responsabilità tra committente e appaltatore per un infortunio

La sentenza della Suprema Corte contiene, infine, un altro principio molto importante: nel caso in esame sono infatti stati dichiarati responsabili in solido (ossia allo stesso modo) sia l’appaltatore che il committente, riprendendo il principio del diritto secondo cui, in tema di responsabilità per gli infortuni sul luogo di lavoro (ex art. 2087 c.c.), “in caso di evento riconducibile, sotto il profilo causale, a più soggetti, questi ultimi, quale che sia il titolo (contrattuale o extracontrattuale) per il quale siano chiamati a rispondere, sono solidalmente responsabili nei confronti della vittima”. Di conseguenza, il lavoratore infortunato “può pretendere l’intero risarcimento da ciascuno di essi, indipendentemente dalla misura del relativo apporto causale nella determinazione dell’evento”.

 

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