L’INAIL ha chiarito i casi in cui il lavoratore ha diritto a ricevere occhiali o lenti o un rimborso dopo la spesa
Con la circolare numero 11 del 2023 l’INAIL ha precisato in quale ipotesi l’azienda è obbligata a fornire lenti o occhiali ai propri lavoratori oppure a rimborsare il costo sostenuto.
L’INAIL presenta in questo caso una precisazione importante in tema di sicurezza sul lavoro che si pone in continuità con la sentenza 392 del 22 dicembre 2022 della Corte di Giustizia della Comunità Europea.
L’azienda è tenuta a fornire o rimborsare lenti o occhiali ai lavoratori videoterminalisti quando servono dispositivi speciali perché i semplici occhiali da vista non sono più sufficienti per garantire il lavoro in sicurezza.
Prima di tutto, dobbiamo specificare che l’obbligo riguarda solo i lavoratori videoterminalisti. Come dice il nome, rientrano in questa categoria le persone che lavorano al computer, ma non tutte. La legge definisce con precisione di chi si tratta.
Ai sensi dell’articolo 173 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro – rientrano in questa categoria “i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste per le pause”.
A questo punto, dobbiamo fare un’altra precisazione molto importante: questa categoria non ha diritto al rimborso per l’acquisto di tutti i tipi di occhiali o lenti da vista.
L’obbligo di rimborso, infatti, sorge solo per gli occhiali o le lenti che rientrino nei cosiddetti “DSCV”, ossia una particolare specie di DPI, dispositivi di protezione individuale.
Lo specifica chiaramente anche l’INPS nella circolare: “per DSCV si intendono quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un’attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali e che, dunque, consentano di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana.”
Sempre secondo l’INAIL, tra i DSCV possono essere considerate lenti applicabili al videoterminale, occhiali cosiddetti “office” oppure altri dispositivi speciali di correzione.
Come tutti i lavoratori, anche chi lavora regolarmente davanti a uno schermo è sottoposto alla sorveglianza sanitaria e dunque alle visite da parte del medico competente, con cadenza biennale o quinquennale, a seconda dei casi.
Questo è un momento fondamentale nell’iter che porta al rimborso delle spese per l’acquisto di lenti e occhiali. Infatti, è all’esito di queste visite che il medico competente, dopo le indicazioni di un oculista, comunica al datore di lavoro che il dipendente deve utilizzare degli occhiali o lenti DSCV “durante le applicazioni al videoterminale”.
Sulla base di queste indicazioni, il lavoratore non può procedere in autonomia all’acquisto degli occhiali e poi chiedere il rimborso all’azienda. La necessità di utilizzare degli speciali occhiali – che, come visto, non sono i semplici occhiali da vista – deve essere opportunamente certificata da un oculista – e l’indicazione dell’utilizzo degli occhiali DSCV deve essere prescritta dal medico competente e comunicata all’azienda.
A questo punto, l’azienda ha due opzioni:
Se ha una prescrizione del medico competente, il lavoratore ha diritto di lavorare con i dispositivi appositi. D’altra parte, la società ha l’obbligo di garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso della salute dei propri dipendenti.
Se dunque il datore si rifiuta di fornire gli occhiali o le lenti speciali, il dipendente potrebbe persino rifiutarsi di svolgere il lavoro.
Se invece il lavoratore, dopo la prescrizione del medico competente, ha acquistato gli occhiali e la società si rifiuta di rimborsarli, può avviare una vertenza o una causa in modo che gli venga riconosciuto il rimborso delle spese.
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