Nuova pronuncia della Corte di Giustizia europea sui dipendenti che lavorano con videoterminali dichiara che l’azienda deve rimborsare i costi degli occhiali
Con la sentenza 392 del 22 dicembre 2022 la Corte di Giustizia Europea ha affermato che l’azienda deve fornire gli occhiali o rimborsare i costi a favore di tutti i dipendenti che prestano attività lavorativa con videoterminali e in tutti i casi in cui non siano sufficienti i normali “mezzi di correzione”.
Un’altra importante pronuncia in tema di sicurezza sul lavoro. Una materia che è regolata su più livelli, dalla normativa comunitaria a quella nazionale, fino alla contrattazione aziendale.
La sentenza dei Giudici del Lussemburgo ha trovato origine in una causa promossa da un dipendente pubblico rumeno nei confronti del proprio ente di appartenenza. Il dipendente ha fatto causa al proprio datore di lavoro, che si rifiutava di rimborsargli il costo dei nuovi occhiali, acquisto che si era reso necessario in seguito a un deterioramento della sua vista.
L’ente si è difeso sostenendo che il diritto comunitario e nazionale non precedevano il rimborso quale forma di tutela per i dipendenti e che, in ogni caso, il lavoratore beneficiava di un premio aziendale erogato per le “condizioni di lavoro gravose”.
La Comunità Europea detta precise regole in tema di sicurezza sul lavoro. La “protezione contro gli infortuni e le malattie professionali” sono tra le materie di cooperazione tra Comunità europea e stati membri previste dall’articolo 118 del Trattato costitutivo della Comunità Economica Europea.
Sulla base di questa previsione costitutiva è stata adottata la Direttiva 391 del 1989 “concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro” e, con specifico riferimento al lavoro con videoterminali (monitor, display, ecc.) è stata adottata la Direttiva 270 del 1990, che indica dei precisi obblighi e delle precise tutele per i lavoratori che utilizzano videoterminali durante la propria attività.
Nello specifico, l’articolo 9 (intitolato «Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori») introduce una visita obbligatoria degli occhi e della vista, prima di iniziare l’attività su videoterminale, periodicamente e inoltre quando “subentrino disturbi visivi attribuibili al lavoro su videoterminale”; inoltre “i lavoratori beneficiano di un esame oculistico, qualora l’esito dell’esame di cui al paragrafo 1 ne evidenzi la necessità.”
Rispetto agli occhiali, sempre l’articolo 9 della Direttiva prescrive che “i lavoratori devono ricevere dispositivi speciali di correzione in funzione dell’attività svolta, qualora i risultati dell’esame di cui al paragrafo 1 o dell’esame di cui al paragrafo 2 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare dispositivi di correzione normali”.
Le visite e, se necessari, gli occhiali, “non devono assolutamente comportare oneri finanziari supplementari a carico dei lavoratori”.
La prima questione affrontata dalla Corte riguardava il seguente quesito: tra i “dispositivi di correzione” previsti dalla Direttiva rientrano anche gli occhiali da vista che vengono utilizzati (anche) fuori dall’ambiente di lavoro?
La Corte ha dato risposta affermativa: sì, anche lenti e occhiali utilizzati non esclusivamente al lavoro sono “dispositivi di correzione” che devono essere forniti dall’azienda per i lavoratori terminalisti.
Devono, in ogni caso, essere dispositivi speciali di correzione, ossia “devono riguardare la correzione o la prevenzione di disturbi visivi che un dispositivo normale non sia in grado di correggere”.
In altri termini, i semplici occhiali per la correzione della vista non sono “dispositivi speciali”, in mancanza di una certificazione medica che ne attesti l’uso per ridurre i disturbi visivi provocati dall’utilizzo di videoterminali.
Inoltre, occhiali e lenti possono essere utilizzate anche fuori dall’ambito lavorativo, poiché – affermano i giudici – “detta disposizione non prevede alcuna restrizione”.
La Corte poi precisa che i “disturbi visivi” possono essere anche preesistenti all’inizio dell’attività lavorativa e non devono porsi necessariamente in nesso di causalità.
In che modo il lavoratore videoterminalista può vedersi riconosciuto l’acquisto degli occhiali? La normativa comunitaria afferma chiaramente che i lavoratori non devono sostenere alcun costo per l’utilizzo di dispositivi speciali di correzione, ossia, gli occhiali.
Ma in che modo il dipendente può essere sollevato da costi e oneri? La Corte conferma che la normativa comunitaria consente agli stati nazionali di prevedere una duplice modalità:
Il caso sottoposto alla decisione della Corte di Giustizia ha consentito un approfondimento anche su una terza modalità, ossia la previsione di un premio annuo per l’esecuzione di “attività gravose”.
Secondo i giudici, una simile opzione non è vietata, ma è necessario dimostrare che sia idonea a coprire (anche) le spese anticipate dai lavoratori e non sia, invece, un “premio generale” per la particolare attività eseguita.
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