Lavoratore caregiver: la scelta delle sede di lavoro per chi assiste un disabile

(foto Shutterstock)

Il lavoratore caregiver ha diritto a chiedere di essere trasferito o adibito ad una unità produttiva più vicina al luogo dove risiede il familiare da assistere

È una delle norme di “tutela indiretta” a favore delle persone con disabilità: si aiuta il disabile agevolando il lavoratore caregiver familiare nel prestare la propria assistenza.

Garantire un luogo di lavoro più vicino al disabile significa ridurre i tempi di spostamento garantendo una maggiore presenza e una più efficace cura e assistenza. 

Non si tratta però di un diritto assoluto e incondizionato: l’azienda può negare il trasferimento in presenza di determinate ragioni organizzative e produttive.  

Il diritto a chiedere il trasferimento

La tutela della persone con disabilità in ambito lavorativo è disciplinata non solo al momento dell’assunzione e nell’ambito del rapporto tra lavoratore disabile e azienda, ma anche nel rapporto tra azienda e lavoratore che deve assistere un proprio familiare disabile. 

La norma più famosa è senza dubbio quella che prevede i cosiddetti “permessi legge 104 che consentono al lavoratore di potersi assentare dal lavoro per prestare assistenza al proprio familiare. 

Vi sono poi ulteriori disposizioni che hanno la stessa finalità solidaristica: agevolare il lavoratore caregiver familiare nell’assistenza del proprio caro.

Tra queste c’è il diritto del lavoratore a scegliere la sede di lavoro: il quinto comma dell’art. 33 della legge 104/1992 stabilisce che “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

Quali sono i lavoratori caregiver che hanno diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare?

La norma ricollega questa particolare previsione ai soggetti che hanno diritto ai permessi 104. Il diritto a essere adibiti alla sede di lavoro più vicina al luogo dove risiede il disabile spetta a condizione che il familiare non sia ricoverato a tempo pieno, e che la situazione di disabilità grave sia stata certificata dalle competenti commissioni mediche.

Inoltre, il familiare bisognoso di assistenza deve essere:

  • il coniuge o il convivente;
  • il figlio o i figli;
  • parenti o affini entro il secondo grado;
  • i nipoti, nel caso in cui i genitori abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

Non si tratta di un diritto assoluto e incondizionato

Il lavoratore caregiver familiare non ha sempre diritto a richiedere il trasferimento o l’adibizione presso la sede di lavoro più vicina al luogo di cura e assistenza del familiare con disabilità.

La norma, infatti, prevede che abbia diritto “a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”. 

L’inciso “ove possibile” significa che l’esercizio di questo particolare diritto è condizionato: 

  • all’esistenza di un posto vacante 
  • alle esigenze organizzative e produttive della azienda

La Corte di Cassazione, nella sentenza a Sezioni Unite n. 7945 del 2008, ha chiarito che questa particolare tutela richiede un bilanciamento tra gli interessi costituzionalmente rilevanti affinché il suo esercizio non finisca per ledere in maniera significativa le esigenze economiche, organizzative e produttive del datore di lavoro, traducendosi in un danno per l’attività della parte datoriale. 

La scelta della sede di lavoro non può pregiudicare l’organizzazione aziendale 

Anche di recente la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su casi analoghi. La Corte ha ribadito che il diritto a essere assegnati alla sede più vicina al proprio familiare non è assoluto, ma è soggetto a determinate condizioni

Nella sentenza n. 25409 del 20 settembre 2021 si afferma che “in nessuna parte dell’art. 33 della legge 104/1992 , o della legge nel suo complesso, si rinviene un principio inteso a subordinare, agli interessi e alle scelte del portatore di handicap, le superiori esigenze organizzative, rimesse alle scelte discrezionali della datrice di lavoro”.

È onere dell’azienda dimostrare le ragioni del diniego al trasferimento 

Il diritto a essere trasferiti a un luogo di lavoro più prossimo alla persona con disabilità è dunque subordinato al bilanciamento (anche) degli interessi e delle ragioni organizzative delle aziende.

Ciò posto, rimane comunque un dovere del datore di lavoro motivare e poi dimostrare le ragioni della mancata autorizzazione al trasferimento. 

Si pensi al caso in cui presso l’unità produttiva ci sia carenza di personale e il caregiver familiare abbia chiesto di essere trasferito proprio in quel luogo, perché più vicino alla residenza del figlio disabile: è sempre onere dell’azienda motivare i motivi di diniego al trasferimento e dimostrare che il trasferimento lede in misura consistente le proprie esigenze economiche e organizzative.

Il lavoratore può impugnare il mancato trasferimento

Se l’azienda nega il trasferimento, il lavoratore caregiver può impugnare il diniego e ricorrere al Giudice del Lavoro. 

Che cosa può chiedere il lavoratore? Che venga accertato il proprio diritto a essere trasferito e che il Giudice ne disponga l’assegnazione in modo coattivo, cioè obbligatorio. 

È nell’ambito di questo procedimento che l’azienda deve dimostrare la reale sussistenza delle ragioni produttive o organizzative che hanno impedito il trasferimento del lavoratore; se non le dimostra, il diniego è illegittimo e dunque il lavoratore verrà trasferito su ordine del Tribunale.

 

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