L’INPS ha indicato quali sono i presupposti per poter ottenere la disoccupazione anche in caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre
Con la circolare numero 53 del 20 marzo 2023 l’INPS ha definitivamente chiarito che il lavoratore che ha usufruito del congedo di paternità, ordinario o straordinario, ha diritto alla disoccupazione.
Si tratta di una delle novità più importanti introdotte dal decreto legislativo 105/2022 che è intervenuto su molteplici disposizioni del Testo Unico sulla maternità e paternità.
I congedi a favore del lavoratore padre sono due.
Il primo è il congedo obbligatorio è previsto dall’articolo 27-bis del D.lgs n. 151 del 2001 che così prevede:
“Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili a ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio”.
Questo permesso è utilizzabile anche se contemporaneamente la madre sta utilizzando il congedo di maternitàPeriodo di astensione obbligatoria dal lavoro, riconosciuto alle lavoratrici durante la gravidanza e nel periodo immediatamente successivo al parto More e anche nell’ipotesi in cui il padre abbia chiesto e usufruito del congedo alternativo.
La disposizione normativa prevede che il padre che intende utilizzare il congedo comunichi in forma scritta oppure tramite i sistemi informativi aziendali, i giorni in cui intende farlo, con un anticipo non minore di cinque giorni.
Il secondo tipo è il congedo di paternitàÈ il diritto del padre lavoratore di astenersi dal lavoro per tutta o una parte della durata del congedo di maternità, ed è riconosciuto in casi specifici. More alternativo, che è disciplinato dal successivo articolo 28 secondo cui:
“Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”.
La norma precisa che per poter godere del congedo alternativo, il padre deve presentare al datore di lavoro la certificazione dei presupposti che legittimano il godimento del congedo.
Anche il lavoratore padre gode della tutela anti-licenziamento prevista a favore da chi è in gravidanza. Anche se in forma ridotta, c’è un espresso divieto di licenziamento del lavoratore padre che abbia usufruito del congedo obbligatorio e/o facoltativo.
Questo divieto vale durante il congedo e fino al compimento di un anno del bambino.
Il licenziamento intimato durante il divieto è nullo: il lavoratore deve essere reintegrato e ha diritto al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate.
Un’altra forma di tutela a favore del lavoratore padre è rappresentata dalla possibilità di ottenere la NASpI, ossia l’indennità di disoccupazione, anche in caso di dimissioni volontarie.
Si tratta di un’eccezione rispetto alla regola generale, che consente di ottenere l’indennità solo per i lavoratori che si sono ritrovati in una situazione di disoccupazione involontaria.
Invece, sia per la lavoratrice madre, sia per il lavoratore padre è previsto il diritto di ottenere la NASpI anche in caso di dimissioni volontarie. È un’eccezione giustificata dalla necessità di tutelare il nucleo familiare.
Con la circolare 32 del 2023 l’INPS ha chiarito il perimetro di questa opportunità per i lavoratori padri: l’Istituto ha così affermato che “il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti”.
Tradotto, questo significa che, diversamente dalla disciplina precedente, è sufficiente che il lavoratore padre abbia usufruito di uno dei due congedi per poter ottenere la NASpI anche in caso di dimissioni volontarie.
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