Riders e infortunio sul lavoro: quali sono le tutele?

Riders: è infortunio l’aggressione subita per difendere una passante
(foto Shutterstock)

Importante riconoscimento da parte dell’INAIL a favore di un fattorino coinvolto in una rissa

L’INAIL ha riconosciuto come infortunio sul lavoro le lesioni subite da un rider che era intervenuto per difendere una donna da unaggressione. Secondo l’Istituto, intervenire per difendere una persona durante l’orario di lavoro è un dovere morale: in questi casi si configura un vero e proprio infortunio sul lavoro, e il rider avrà diritto di conseguenza all’indennità prevista per legge.

Il caso 

Un rider stava attraversando in bicicletta la città, quando si è accorto che una donna veniva molestata da un gruppo di ragazzi. Si è fermato ed è intervenuto in sua difesa. Il branco dei molestatori ha reagito e, prima di scappare, uno degli aggressori ha sfigurato il viso del rider con una coltellata.

L’aggressione subita dal rider rientra nella fattispecie dell’infortunio sul lavoro? È questa la domanda a cui ha dovuto rispondere l’INAIL in seguito alla richiesta di indennità presentata dal lavoratore.

Per infortunio sul lavoro, ai sensi del Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, si intende un evento violento e improvviso, accaduto in occasione di lavoro, che comporta un’inabilità temporanea o assoluta alla prestazione lavorativa.

Pertanto ciò che caratterizza un evento lesivo come infortunio sul lavoro è il collegamento con l’attività lavorativa.

Rischio elettivo, cos’è? 

La particolarità del caso esaminato dall’INAIL risiede nel fatto che l’aggressione del rider non è avvenuta nell’ambito delle mansioni lavorative. Il ciclofattorino non è stato aggredito mentre stava effettuando una consegna: in questo caso non ci sarebbe stato alcun dubbio. 

Il rider è stato invece aggredito dopo aver deciso di interrompere volontariamente il proprio lavoro per soccorrere un’altra persona, esponendosi così al rischio di subire una lesione.

In questo caso ci si avvicina al «rischio elettivo», che esclude il diritto alla tutela antinfortunistica: con questa espressione viene definita la condotta del lavoratore che non rispetta quanto prescritto dalle norme per motivi non legati a cause di forza maggiore o necessità.  

Il responso dell’INAIL

L’Istituto ha valutato tutte le circostanze del caso, compreso il fatto che intervenire per difendere una persona non rientrava (e non rientra) tra le mansioni di un ciclofattorino.

Tuttavia, secondo l’INAIL, il comportamento non rientra nel rischio elettivo, poiché il lavoratore «si è trovato nel luogo ove era sorto l’obbligo di soccorso di un terzo che appariva in condizioni di pericolo imminente e quindi l’infortunio deve ritenersi conseguenza diretta e immediata di una situazione rivolta all’adempimento di un dovere morale, qual è quello di prestare soccorso». 

Le conseguenze? Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno e relative indennità.

 

 

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