Quali indennità ci sono in caso di infortunio sul lavoro?

Quali indennità ci sono in caso di infortunio

(foto iStock)

Cosa ci si deve aspettare quando ci si fa male sul lavoro e si deve essere risarciti

Quali indennità può percepire un lavoratore in caso di infortunio?

Quando si fa male sul luogo di lavoro, il lavoratore può percepire due tipi di trattamenti economici diversi in base all’inabilità causata dall’infortunio stesso, e sono:

  • l’indennità per l’inabilità temporanea al lavoro;
  • l’indennità per l’inabilità permanente.

A quanto può ammontare l’indennità per inabilità temporanea al lavoro?

Nel caso in cui l’infortunio abbia provocato uno stato di inabilità temporanea al lavoro, il lavoratore ha diritto a una indennità per inabilità temporanea assoluta che generalmente viene anticipata dal proprio datore di lavoro anche se, in realtà, è l’INAIL a dover risarcire il lavoratore. 

L’INAIL funziona, infatti, come un’assicurazione: a fronte di un evento assicurato (infortunio sul lavoro), risarcisce il danneggiato (lavoratore), sulla base dell’assicurazione (obbligatoria) accesa dal datore di lavoro (che paga all’INAIL un premio assicurativo). 

L’indennità per l’inabilità temporanea assoluta al lavoro ammonta:

  • per i primi 3 giorni di infortunio fino al 100% della retribuzione;
  • dal 4° giorno al 90° giorno fino al 60% della retribuzione e il datore può essere chiamato a versare al lavoratore la percentuale di stipendio mancante al raggiungimento del 100% della stessa;
  • dal 91° fino al 75% della retribuzione, salvo ulteriori integrazioni dovute dal datore di lavoro per arrivare al 100% della retribuzione.

A quanto può ammontare l’indennità per l’inabilità permanente?

Nel caso in cui l’infortunio comporti un’inabilità permanente al lavoro, si applica il sistema indennitario per il c.d. danno biologico, e cioè quel danno alla persona che si ripercuote su tutte le sue capacità, compresa quella lavorativa.  Banner Banner

L’indennizzo del danno viene erogato sotto forma:

  • di capitale, quando è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica pari o superiore al 6% e inferiore al 15%. Si parte da un minimo pari ad € 8.584,08 fino ad arrivare ad un massimo pari ad € 39.813,35;
  • di rendita, quando è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica pari o superiore al 16% e fino al 100%. Per meglio specificare l’ammontare della rendita è necessario fare riferimento alla «Tabella delle menomazioni». Si parte da un importo minimo (16%) pari ad € 2.000,00 fino ad arrivare ad un importo massimo pari ad € 28.500,00.

In caso di aggravamento conseguente da infortunio, i soggetti infortunati possono chiedere una revisione, ovvero l’indennizzo in capitale (per chi in precedenza aveva una % di menomazione sotto il 6%), e/o la liquidazione della rendita, se la menomazione si è aggravata o ha raggiunto il 16%.

 

 

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