Quando si fa male sul luogo di lavoro, il lavoratore può percepire due tipi di trattamenti economici diversi in base all’inabilità causata dall’infortunio stesso, e sono:
Nel caso in cui l’infortunio abbia provocato uno stato di inabilità temporanea al lavoro, il lavoratore ha diritto a una indennità per inabilità temporanea assoluta che generalmente viene anticipata dal proprio datore di lavoro anche se, in realtà, è l’INAIL a dover risarcire il lavoratore.
L’INAIL funziona, infatti, come un’assicurazione: a fronte di un evento assicurato (infortunio sul lavoro), risarcisce il danneggiato (lavoratore), sulla base dell’assicurazione (obbligatoria) accesa dal datore di lavoro (che paga all’INAIL un premio assicurativo).
L’indennità per l’inabilità temporanea assoluta al lavoro ammonta:
Nel caso in cui l’infortunio comporti un’inabilità permanente al lavoro, si applica il sistema indennitario per il c.d. danno biologico, e cioè quel danno alla persona che si ripercuote su tutte le sue capacità, compresa quella lavorativa.
L’indennizzo del danno viene erogato sotto forma:
In caso di aggravamento conseguente da infortunio, i soggetti infortunati possono chiedere una revisione, ovvero l’indennizzo in capitale (per chi in precedenza aveva una % di menomazione sotto il 6%), e/o la liquidazione della rendita, se la menomazione si è aggravata o ha raggiunto il 16%.
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