In caso di infortunio, anche se in itinere, al lavoratore spetta un’indennità sostitutiva della retribuzione, anticipata o meno dal datore di lavoro
Come definito dal D. Pr. n. 1124 del 1965, l’infortunio sul lavoro è un evento violento e improvviso accaduto durante il lavoro e che comporta l’inabilità temporanea o assoluta di lavorare.
Questa situazione si distingue dunque dalla malattia professionale e anche dalla malattia ordinaria.
In questo articolo vedremo quanto viene pagato l’infortunio e, prima di tutto, come è necessario comunicare l’avvenimento.
In caso di infortunio, anche se in itinere (cioè sulla strada per andare al lavoro), il lavoratore può:
Dopo aver spiegato come e dove è avvenuto il fatto, il medico rilascia il certificato medico nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Il lavoratore infortunato non può semplicemente andare dal medico, ma deve anche avvisare tempestivamente il datore di lavoro, anche per incidenti lievi. Se non rispetta questo obbligo potrebbe perdere il diritto al pagamento dell’indennità per tutti i giorni trascorsi tra l’incidente e la comunicazione all’azienda.
Che cosa bisogna far sapere al datore di lavoro?
In caso di infortunio viene corrisposta al lavoratore un’indennità sostitutiva della retribuzione, cioè una somma che viene data alla persona infortunata al posto dello stipendio.
Una parte di questa è a carico del datore di lavoro e un’altra a carico dell’Inail. Il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare:
Tuttavia, alcuni contratti collettivi prevedono trattamenti di miglior favore per il lavoratore, come ad esempio l’erogazione del 100% della retribuzione per i 3 giorni successivi alla data di infortunio.
Per quanto invece di competenza dell’Inail, viene erogata un’indennità a partire dal quarto giorno successivo alla data in cui è successo il fatto.
Questa indennità viene erogata anche per i giorni festivi e fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, che non permette al lavoratore di rientrare a lavoro.
L’indennità corrisposta dall’Inail è pari a:
In caso di ricovero dell’assicurato in un istituto di cura, l’Inail può ridurre di un terzo l’importo della indennità al lavoratore senza familiari a carico.
Anche in questo caso è possibile che alcuni contratti collettivi prevedano l‘integrazione dell’indennità erogata dall’Inail, anche fino al 100% della retribuzione.
L’indennità si calcola sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore nei 15 giorni precedenti l’evento. Quindi incidono nel calcolo anche gli straordinari e le varie indennità percepiti nei 15 giorni precedenti all’infortunio.
Per quanto riguarda la parte a carico del datore di lavoro, cioè i primi 4 giorni e l’eventuale integrazione dei successivi, la somma viene erogata nella busta paga del mese di competenza in cui è avvenuto l’infortunio.
Per quanto invece riguarda la parte di competenza dell’Inail, ci sono diverse modalità. Infatti, l’azienda potrebbe scegliere di anticipare anche queste quote.
Se l’anticipo non è possibile, viene data comunicazione al lavoratore presso il proprio domicilio o presso l’azienda. In questo caso, una volta accertata la dinamica e la regolarità dell’infortunio, il pagamento dell’indennità Inail al lavoratore può avvenire con:
Nel caso in cui, al lavoratore sia stata diagnosticata una prognosi superiore a 20 giorni, l’ente Inail provvederà a erogare vari acconti, per poi saldare l’importo al momento della guarigione clinica.
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