Smart Working: la tutela in caso di infortunio in itinere

(foto Shutterstock)

Lo smart worker ha diritto al risarcimento del danno anche in caso di infortunio mentre si reca al lavoro lontano da azienda e da abitazione?

Anche la disciplina che tutela il lavoratore contro gli infortuni si deve adeguare ai nuovi modelli di lavoro. Lo smart worker può lavorare, in modalità agile, senza vincoli di luoghi e orari, ed è tutelato, contro gli infortuni, anche nel caso in cui si faccia male recandosi a lavorare in un luogo diverso dalla propria abitazione. A condizione però che non si tratti di deviazioni anomale e prive di alcuna ragionevolezza.  

Quale tutela per l’infortunio in smart working?

Il lavoratore che svolge l’attività in modalità agile gode della stessa tutela prevista per i colleghi che lavorano in presenza dentro i locali aziendali. Non c’è alcuna differenza tra la tutela in smart working e quella in presenza.

La norma che ha introdotto la copertura assicurativa Inail per gli infortuni in smart working è il secondo comma dell’art. 23 del decreto legislativo 81 del 2017, che ha previsto che «Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.» Pertanto, lo smart worker gode degli stessi diritti e delle stesse tutele nel caso in cui si infortuni nello svolgimento dell’attività lavorativa fuori dai locali aziendali.

L’infortunio in itinere nello smart working

Lavorare in smart working, di regola, significa non avere vincoli né di orario, né di luoghi prefissati.

Lo smart worker è tutelato nel caso in cui si infortuni andando al lavoro fuori di casa?

L’infortunio in itinere è definito come quell’evento occorso nello spostamento di andata o ritorno tra la propria abitazione e il luogo di lavoro. Se nello smart working non c’è un luogo prestabilito dove eseguire la prestazione, il lavoratore è tutelato in caso di infortunio in itinere? La risposta è affermativa: lo smart worker ha anche questa particolare tutela. 

Limiti e condizioni della tutela 

Sempre l’art. 23 del decreto legislativo numero 81 del 2017 prevede che lo smart worker «ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.»

Le condizioni per potere usufruire della tutela contro questo tipo di infortunio sono le seguenti:

  • l’infortunio deve essere occorso nel normale percorso di andata e ritorno tra casa e luogo in cui viene svolta la prestazione in modalità agile;
  • le ragioni di spostamento devono essere connesse alla prestazione lavorativa o alla necessità del lavoratore di occuparsi di incombenze della propria vita personale;
  • deve trattarsi di un evento che secondo un criterio di ragionevolezza è collegato, anche solo in termini di occasione, al lavoro.

L’accordo tra azienda e smart worker 

La normativa emergenziale ha consentito di usufruire dello smart working in modalità semplificata, ossia senza l’accordo tra lavoratore e azienda. In ogni caso, con il ritorno alla normalità post pandemia, a partire dal 1° gennaio 2023, le parti, nella definizione dell’accordo individuale sullo smart working, possono stabilire i luoghi in cui può essere svolta l’attività a remoto, così da individuare i «normali percorsi» da seguire e le «esigenze» che giustificano la prestazione da remoto in un luogo diverso dall’abitazione del dipendente. 

Queste particolari previsioni possono agevolare e tutelare il lavoratore nella individuazione dei luoghi, in cui, se succede un incidente, opera la copertura assicurativa contro gli infortuni in itinere.

 

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