Liquidazione ferie e permessi: come funziona?

Liquidazione ferie e permessi

Quando dai le dimissioni, potresti trovarti con ferie e permessi che non hai utilizzato. Vediamo quando puoi ricevere l’equivalente in denaro e quando no

Le ferie e i permessi sono delle ore pagate durante le quali puoi astenerti dal lavoro. Sono un diritto, ma succede spesso che alla fine di un contratto di lavoro ci si ritrovi con diverse ore non godute.

Un’alternativa, in alcuni casi, è la liquidazione, cioè il pagamento in busta paga di una somma di importo pari alle ore maturate ma di cui non hai usufruito.

Questa opzione non sempre è possibile, principalmente perché ci sono regole diverse per le ferie e per i permessi. In questo articolo vediamo nel dettaglio quali sono, così da fare chiarezza e capire in quali casi è possibile ricevere le ore non godute sotto forma di denaro.

Che cosa sono le ferie

Le ferie hanno lo scopo di garantire il riposo e il recupero psicofisico del lavoratore, che così può dedicarsi maggiormente alla famiglia e al tempo libero. 

Si tratta di un diritto garantito dalla Costituzione, e a tutela di questo diritto la legge stabilisce

  • il periodo minimo di ferie che il dipendente matura in un annole tempistiche entro cui queste ore devono essere godute.

Il periodo minimo di cui hanno diritto i lavoratori è di 4 settimane, e dunque i contratti collettivi possono prevedere un periodo più lungo, ma in nessun caso possono accorciarlo.

Per quanto riguarda le tempistiche, di queste 4 settimane:

  • 2 settimane devono essere obbligatoriamente usufruite entro l’anno di maturazione
  • 2 settimane devono essere consumate entro un anno e mezzo dall’anno di maturazione. 

Facciamo un esempio. Se nel 2023 un dipendente matura 4 settimane di ferie:

  • due di queste devono essere usufruite entro il 31 dicembre 2023
  • le restanti due entro il 30 giugno 2025 (18 mesi successivi all’anno di maturazione).

Come per il periodo di ferie minime, anche nel caso delle tempistiche i contratti collettivi possono prevedere un allungamento del termine, ma non una riduzione.

Posso sempre liquidarle?

Come abbiamo visto, le ferie sono un diritto costituzionale: non puoi decidere di rinunciare a prenderle, quindi non puoi nemmeno ricevere, al posto delle ore di astensione dal lavoro, del denaro.

C’è un caso in cui questo è permesso: al momento della cessazione del rapporto di lavoro, cioè quando quest’ultimo finisce, per diversi motivi:

  • il dipendente dà le dimissioni
  • il dipendente viene licenziato
  • il contratto era a termine, e quindi arriva a scadenza.

Si tratta dell’unico caso possibile? No: esiste un’eccezione. Se il rapporto è ancora in essere, è possibile liquidare le ferie che vanno oltre il limite legale di 4 settimane.

Che cosa sono i permessi?

I permessi sono ore retribuite in cui il dipendente, d’accordo con il datore, può assentarsi dal lavoro.

Seguono una disciplina diversa perché non sono regolati dalla legge ma dai contratti collettivi nazionali.

Ne esistono di due tipi:

  • permessi R.O.L. (nel settore della metalmeccanica vengono chiamati P.A.R.)
  • permessi ex festività.

Proprio perché sono disciplinati dai CCNL, non vengono maturati da tutti allo stesso modo.

Ad esempio, se il tuo contratto rientra nel CCNL Terziario Confcommercio, i R.O.L. maturano solo una volta che sono passati due anni dalla data di assunzione, e non da subito al 100%:

  • 50% dopo due anni
  • 100% dopo quattro anni.

Anche i permessi ex-festività maturano diversamente in base al CCNL applicato in azienda, ma anche alle sue dimensioni.

Posso liquidarli?

Diversamente dalle ferie, la liquidazione può avvenire durante il rapporto di lavoro

A seconda di quanto definito dal contratto collettivo applicato, quindi, puoi richiedere la liquidazione, preferibilmente in forma scritta, al datore di lavoro, che deve accettarla.

Ci sono poi dei CCNL che prevedono la liquidazione automatica passato un certo periodo dalla maturazione.

Ad esempio, il CCNL Terziario Confcommercio prevede la liquidazione con il cedolino di giugno di tutti i permessi maturati nell’anno precedente a quello in corso e che non sono stati fruiti.

 

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