COS’È?
Lo stage (o tirocinio formativo e di orientamento) è un periodo di orientamento e formazione professionale, realizzato attraverso l’inserimento del tirocinante in un ambiente di lavoro.
Non è un vero rapporto di lavoro subordinato, ma un’esperienza lavorativa temporanea che permette la conoscenza diretta di un certo mestiere e la formazione sul campo.
CHI LO PUÒ FARE?
Non esiste un’età massima per svolgere un’esperienza di stage e non è un’opportunità riservata solo a studenti o neolaureati.
I tirocini, infatti, si dividono in due categorie principali:
- curriculari, previsti dai piani di studio delle Università e degli istituti scolastici per migliorare il percorso di formazione degli studenti attraverso l’alternanza scuola-lavoro; sono disciplinati dai regolamenti degli istituti che li attivano e non è previsto l’obbligo di compenso;
- extracurriculari, rivolti a persone in cerca di lavoro, si differenziano in base alle categorie di destinatari e alle finalità perseguite in:
- tirocini formativi e di orientamento, per chi ha conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi, al fine di orientare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, per soggetti disoccupati o che vogliono cambiare lavoro, allo scopo di facilitare l’accesso a una nuova occupazione attraverso un periodo di formazione pratica;
- tirocini di orientamento o inserimento in favore di persone svantaggiate (es. disabili, richiedenti asilo, tossicodipendenti).
È previsto un compenso minimo obbligatorio nella misura stabilita dalle norme regionali di riferimento.
CHI DISCIPLINA I TIROCINI EXTRACURRICULARI?
La regolamentazione di questi tirocini spetta alle singole Regioni e Province autonome; tuttavia, devono essere rispettati i principi generali stabiliti dalla legge statale (l. 196/1997) e dalle Linee guida approvate in accordo tra Stato e Regioni.
CHE DIFFERENZA C’È CON L’APPRENDISTATO?
L’elemento principale che distingue il tirocinio dall’apprendistato è che quest’ultimo è un vero e proprio contratto di lavoro, riservato ai giovani tra i 15 e i 29 anni e caratterizzato dallo scambio tra attività lavorativa e retribuzione, a cui si aggiunge l’obbligo per il datore di lavoro di formare l’apprendista.
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