QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA MALATTIA SUL RAPPORTO DI LAVORO?
La malattia è una causa che sospende lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del dipendente.
In particolare, lo stato di malattia comporta:
- il divieto per il datore di lavoro di licenziare il lavoratore per tutto il relativo periodo (periodo di comportoÈ il periodo di tempo in cui il lavoratore, assente dal lavoro per malattia o infortunio, ha diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro. More, che varia in base alla contrattazione collettivaÈ l’accordo stipulato a livello nazionale tra i sindacati di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro per regolare determinati aspetti dei contratti individuali di lavoro di un certo settore (es. orario di lavoro, retribuzione minima, ferie, congedi, ecc.). More);
- la decorrenza dell’anzianità di servizio, anche in assenza dello svolgimento della prestazione lavorativa;
- il diritto a ricevere il trattamento economico o un’indennità sostitutiva di tipo previdenziale (indennità di malattiaÈ la somma di denaro che, nei periodi di malattia, viene riconosciuta al lavoratore in sostituzione dello stipendio ed è generalmente più bassa di quest’ultimo. More). L’indennità viene corrisposta dall’INPS dal 4° giorno di malattia e fino al termine della stessa, mentre per i primi 3 giorni (detti di carenza), può essere previsto un indennizzo a carico del datore di lavoro. L’importo dell’indennità è pari al 50% della retribuzione media giornaliera, dal 4° al 20° giorno di malattia, e al 66,66%, a partire dal 21° giorno.
QUALI SONO GLI EFFETTI SULLE FERIE?
Se la malattia insorge durante le ferie, il godimento di queste ultime viene sospeso.
Ciò è giustificato dal fatto che lo stato di malattia è incompatibile con la funzione delle ferie, che è appunto quella di consentire il recupero delle energie psico-fisiche.
Di conseguenza, l’avviso comunicato dal lavoratore dello stato di malattia determina la conversione dell’assenza per ferie in assenza per malattia.
Il datore di lavoro può comunque dimostrare che lo stato di malattia non impedisce al lavoratore il godimento delle ferie.
SONO PREVISTE DELLE VISITE DI CONTROLLO?
In caso di malattia il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro e all’INPS l’inizio e la continuazione dello stato di malattia e a rendersi reperibile, presso la propria abitazione, per le visite di controllo.
Queste ultime consentono al datore di lavoro di accertare lo stato di malattia, attraverso i servizi ispettivi degli Istituti previdenziali competenti.
Le visite possono essere effettuate solo in determinate fasce orarie giornaliere (fasce di reperibilità): dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, per i dipendenti nel settore privato; dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 per i dipendenti pubblici.
Le fasce di reperibilità sono applicabili per tutta la durata della malattia, comprese le domeniche e i giorni festivi.
CI SONO DELLE ECCEZIONI?
Dal 22 gennaio 2016 sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori assenti per:
- patologie gravi, che richiedono terapie salvavita;
- patologie derivanti o connesse ad uno stato di invalidità pari o superiore al 67%;
- ricovero presso una struttura sanitaria;
- infortunio sul lavoro e malattia professionale.
COSA ACCADE SE IL LAVORATORE È ASSENTE ALLE VISITE DI CONTROLLO?
Se il lavoratore è assente alla visita e non fornisce giustificazione idonea, si applicano diverse sanzioni.
In particolare:
- in caso di assenza alla prima visita di controllo, è prevista la perdita del trattamento economico per i primi dieci giorni di malattia;
- in caso di assenza alla seconda visita di controllo, alla precedente sanzione si aggiunge la riduzione del 50% del trattamento economico per il periodo residuo;
- in caso di assenza alla terza visita di controllo, viene interrotta l’erogazione dell’indennità da parte dell’INPS, da quel momento e fino al termine del periodo di malattia.
L’assenza può ritenersi giustificata se avvenuta per un impedimento oggettivo che ha reso assolutamente necessaria la presenza altrove del lavoratore.
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