Accolto il ricorso di un operatore ecologico che ha chiesto il rimborso della cura e della manutenzione dei DPI a carico del datore di lavoro
Con la sentenza numero 10128 del 17 aprile 2023 la Corte di CassazioneÈ l’organo di vertice della magistratura ordinaria italiana e rappresenta l’ultimo grado di giudizio ricorribile. Ad essa spetta, in via definitiva, l’ultima parola sulla legittimità o meno di una sentenza. More è intervenuta nuovamente su un tema centrale per garantire la tutela dei lavoratori: i Dispositivi di Protezione Individuale e l’obbligo di lavaggio del vestiario DPI da parte datore lavoro. Si tratta di un aspetto importantissimo della sicurezza sul lavoro, sul quale infatti il legislatore interviene con precisione.
La Corte ha ribadito che la nozione di DPI “deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell’ampiezza della protezione garantita dall’ordinamento. Pertanto, se viene accertato che quello specifico indumento, sebbene non considerato D.P.I., è in grado di proteggere il lavoratore, il lavaggio è a carico del datore di lavoro.
Un lavoratore, addetto alla raccolta dei rifiuti, ha citato in giudizio la propria azienda chiedendo il risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento della società rispetto all’obbligo di lavaggio degli indumenti di lavoro.
Secondo il ricorrente, gli indumenti indossati erano funzionali a evitare che, durante la raccolta dei rifiuti, il suo corpo entrasse a contatto con sostanze dannose per la salute. Le domande del lavoratore sono state prima accolte dal Tribunale e poi rigettate dalla Corte d’Appello. Secondo i giudizi d’appello, gli indumenti indossati dal lavoratore erano una divisa aziendale e come tali non rientravano tra i DPI.
Non tutti gli abiti sono dispositivi di protezione. A tal proposito è utile riprendere le indicazioni fornite con la circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 1999, che ha elencato le diverse funzioni a cui possono assolvere gli indumenti di lavoro,ossia
Cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuali? La definizione di DPI è contenuta nell’articolo 74 del Testo Unico sulla Sicurezza dei Luoghi di Lavoro. Tale previsione sancisce che: “Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
Il secondo comma precisa poi che “Non sono dispositivi di protezione individuale: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;…“.
La questione rimessa alla Corte di Cassazione riguardava l’estensione della definizione di D.P.I. Secondo la società, infatti, gli indumenti indossati dal lavoratore non potevano essere qualificati come dispositivi di protezione, ma semplicemente quale divisa, esclusa per legge dall’elenco dei D.P.I.
La Cassazione, invece, dando seguito al proprio orientamento, ha disatteso le difese dell’azienda e ha riformato la sentenza della Corte d’AppelloÈ l’organo che, nel sistema giudiziario italiano, è competente a giudicare sulle impugnazioni delle sentenze pronunciate dal Tribunale. More. Secondo la Suprema Corte “in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute. Al contrario, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore”.
La naturale conseguenza della riconduzione degli abiti nel novero dei dispositivi di protezione è l’obbligo dell’azienda di provvedere alla loro pulizia o al rimborso dei costi di lavaggio. La Cassazione ricorda a tal proposito che “l’obbligo a carico della società deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l’intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa.
Ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I.”. Pertanto “essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso deve essere a carico del datore di lavoro”.
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