Nel 2022 sono state introdotte tante novità in materia di genitorialità, prestazioni a sostegno dei nuclei familiari ed equa suddivisione dei carichi familiari.
L’intento del legislatore è quello di estendere le tutele a una platea di beneficiari ampia e quindi di non escludere o tralasciare certe categorie professionali.
In quest’ottica, alle neomamme dotate di partita IVA viene riconosciuta la possibilità di presentare una domanda telematica con cui richiedere 3 mesi aggiuntivi di tutela rispetto ai 5 mesi standard previsti per il congedo obbligatorio.
La domanda, però, può essere presentata solo se sussistono i requisiti di reddito e di contributi richiesti dall’INPS.
Quali sono? Vediamolo insieme.
La tutela garantita per la maternità delle lavoratrici con partita IVA varia a seconda che siano libere professioniste oppure lavoratrici parasubordinate, cioè collaboratrici.
In linea di principio, nel primo caso le future mamme hanno diritto a una indennità commisurata ai redditi dichiarati nell’anno precedente, per i 2 mesi precedenti alla data presunta del parto e per i 3 mesi successivi all’evento.
Se la lavoratrice è parasubordinata, invece, ha diritto a un’indennità proporzionata ai compensi percepiti per l’attività di collaborazione.
Questa prestazione però può essere concessa solo se, nei 12 mesi precedenti, sia stato effettivamente versato almeno 1 mese di contributi.
La legge di Bilancio 2022 ha introdotto una grande novità per le lavoratrici con partita IVA ovvero la possibilità di prolungare la maternità tutelata dall’INPS per 3 mesi aggiuntivi.
Così facendo, le autonome dotate dei requisiti richiesti dalla legge potranno fruire complessivamente di 8 mesi (5 mesi di congedo obbligatorio e 3 mesi di congedo supplementare).
Attenzione: i mesi ulteriori potranno essere concessi solo a parto avvenuto.
Secondo quanto previsto dall’INPS con la Circolare numero 01 del 3 gennaio 2022, le lavoratrici autonome possono presentare domanda di congedo se possono dimostrare:
Il Messaggio INPS numero 1657 del 14 aprile 2022 specifica in modo puntuale le modalità di presentazione della domanda. Nello specifico, la lavoratrice deve:
Attenzione: è necessario che in seguito alla domanda ci sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
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