L'Agenzia delle Entrate: il risarcimento economico per le occasioni professionali perdute non rientra nel reddito tassabile
Con la risposta all’interpello 185 del 2022, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le somme versate a titolo di risarcimento del danno per perdita di chance non costituiscono reddito imponibile e dunque non sono soggette a tassazione.
Il ristoro per la perdita di chance è una voce del danno emergente e non sostituisce o reintegra un mancato guadagno.
Un demansionamento lungo ben 18 anni. Tanto ha dovuto subire un archivista che per quasi 20 anni ha svolto mansioni inferiori rispetto a quanto previsto.
Al termine del rapporto ha fatto causa all’azienda e ha chiesto il risarcimento del danno per demansionamento e per perdita di chance professionali.
Il Tribunale ha accolto la domanda e ha condannato l’azienda a un totale di quasi 30.000 euro di danno, interessi e rivalutazione. La ex datrice di lavoro si è rivolta all’Agenzia delle Entrate, ponendo il seguente quesito: sono soggette a tassazione le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno?
Sono tutte le occasioni perse a causa di una condotta illecita altrui. In ambito lavorativo consiste in tutte le opportunità lavorative, le progressioni di carriera, le possibilità di guadagno mancate o frustrate per colpa del comportamento dell’azienda o di un terzo soggetto.
La prova di tale danno non è semplice: il lavoratore deve dimostrare quali aspettative si sarebbero potute realizzare in caso di regolare svolgimento del rapporto. Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, il lavoratore è riuscito a dimostrare l’impatto del ventennale demansionamento sulla propria carriera lavorativa.
Chiarito che cos’è il danno da perdita di chance professionali, si deve ora approfondire se le somme riconosciute a tale titolo siano o meno soggette a tassazione.
Secondo l’articolo 6 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, le somme che «sostituiscono redditi (…) e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».
È tuttavia necessario riprendere le due grandi categorie in cui si suddividono tutti i danni, anche quelli subiti durante il rapporto di lavoro:
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le somme riconosciute al lavoratore a titolo di danno per perdita di chance professionali rappresentano un danno emergente e come tali non sono soggette a tassazione.
Nella propria risposta, l’Agenzia richiama alcune importanti sentenze della Corte di Cassazione, secondo cui «la chance è un’entità patrimoniale, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione economica».
La circostanza, poi, che per determinare il quantum del danno si faccia riferimento in via equitativa al maggior stipendio che si sarebbe potuto guadagnare, «non è idonea a mutare il titolo dell’attribuzione, la quale non è riconducibile all’art. 6 T.u.i.r. perché non ha natura reddituale e non è sostitutiva del reddito non percepito».
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