Il contratto di lavoro a tempo determinato, conosciuto anche con il nome di contratto a termine, fa parte di quei «contratti flessibili» disciplinati all’interno del Codice dei contratti.
Costituendo una eccezione rispetto alla forma comune dei contratti di lavoro che è quella a tempo indeterminato, ha dei limiti molto precisi, come ad esempio la durata massima di 12 mesi, la possibilità di proroga solo per 4 volte nell’arco di 24 mesi, e l’obbligo datoriale di specificare i motivi quando si procede a un rinnovo.
Il Codice dei contratti prevede che possano essere stipulati contratti a termine per qualsiasi ragione, per qualsiasi tipo di lavoro e settore economico, a patto che abbiano una durata massima di 12 mesi.
Qualora sia necessaria una durata superiore, la legge stabilisce che possa essere stipulato per massimo 24 mesi con l’obbligo per il datore di lavoro di specificare i motivi per cui assume a tempo determinato.
Questi motivi sono definiti «causali» e sono individuati nelle seguenti ipotesi:
Attenzione: se queste causali mancano, il contratto è considerato nullo e il lavoratore ha diritto alla conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
Le parti possono accordarsi affinché il contratto non termini alla data originariamente pattuita, ma venga prorogato o rinnovato.
Nel caso di rinnovo, come si può capire anche dalla parola stessa, datore e lavoratore stipulano di fatto un nuovo contratto e per questo motivo è sempre necessario il rispetto delle causali citate in precedenza.
Per evitare che il contratto a termine possa essere utilizzato in modo fraudolento, il Jobs act specifica poi che è necessario rispettare, tra la conclusione di un accordo e l’inizio di un altro, uno specifico arco temporale di “non lavoro».
Questa regola dello «stop and go» varia in base alla durata del primo accordo stipulato ovvero:
Questo non vale in alcuni specifici settori, come ad esempio per le attività stagionali, le start-up innovative e nel settore agricolo.
Nel caso della proroga, invece, le parti si accordano per far proseguire il patto originariamente stipulato senza mutarne gli elementi essenziali, tra cui l’inquadramento e le mansioni del lavoratore.
Per essere valida, la proroga deve intervenire prima della scadenza pattuita e, se questa comporta l’allungamento della durata superiore a 12 mesi, allora saranno sempre necessarie le giustificazioni di cui sopra.
La legge stabilisce un numero massimo di proroghe.
La proroga, infatti, può essere concessa per un numero massimo di 4 volte nel rispetto sempre dell’arco temporale di 24 mesi, previo consenso del lavoratore.
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