Impugnazione del licenziamento: cos’è e come funziona

Impugnazione del licenziamento cos’è e come funziona
(foto Shutterstock)

Un dipendente che ritiene di essere stato licenziato ingiustamente può contestare il licenziamento attraverso una specifica procedura. Dopo l’impugnazione esistono diversi modi di risolvere la controversia senza finire davanti a un giudice del lavoro

Cosa vuol dire “impugnare il licenziamento”?

L’impugnazione è quell’atto che ha lo scopo di contestare un atto di natura giuridica, come ad esempio il licenziamento, al fine di modificarlo o eliminarlo.

Come si impugna il licenziamento?

Il licenziamento può essere impugnato attraverso un atto di natura stragiudiziale, cioè attraverso una contestazione, che non deve necessariamente essere trasmessa per il tramite di un avvocato o di un sindacalista, ma deve essere fatta per iscritto.

Infatti, il lavoratore, o il suo avvocato o il sindacalista a cui ha dato mandato, può scrivere la lettera di impugnazione facendo specifico riferimento al licenziamento intimato. La lettera va poi sottoscritta, e il lavoratore deve farlo personalmente.

Perché l’impugnazione sia efficace deve avvenire entro 60 giorni dalla data in cui il lavoratore ha ricevuto la lettera di licenziamento. Non è, invece, soggetta a termine di decadenza l’impugnazione del licenziamento comunicato oralmente.

Revoca del licenziamento e tentativo di conciliazione o arbitrato, cosa sono?

Revoca del licenziamento, tentativo di conciliazione o arbitrato sono dei modi per risolvere la lite senza finire davanti al giudice del lavoro.

Revoca del licenziamento

Dopo aver ricevuto l’impugnazione da parte del lavoratore, il datore di lavoro può ripensarci e può revocare il licenziamento.
Nella pratica, può succedere che il datore di lavoro, dopo aver ricevuto la lettera di impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, decida di revocare il licenziamento perché, ad esempio, sapeva che quest’ultimo era illegittimo o semplicemente perché le parti si riappacificano.

Il datore di lavoro ha 15 giorni di tempo per ripristinare il rapporto di lavoro senza soluzione di continuità – cioè come se non fosse mai cessato – riconoscendo anche la retribuzione che sarebbe spettata dalla data del licenziamento alla revoca dello stesso.

Facciamo un esempio: a un lavoratore dipendente viene consegnata la lettera di licenziamento il 10 giugno. Dopo 60 giorni, il lavoratore impugna il licenziamento tramite contestazione scritta indirizzata al datore di lavoro. Il datore, a sua volta, ha 15 giorni dalla data in cui riceve la lettera di impugnazione del licenziamento per revocare il licenziamento.

Tentativo non obbligatorio di conciliazione

Diversamente, se il datore non revoca il licenziamento, entrambe la parti possono procedere per il tramite della conciliazione. Le parti possono decidere di esperire il tentativo di conciliazione entro 180 giorni dalla data di impugnazione del licenziamento.
Qualora il tentativo di conciliazione o l’arbitrato non si concluda con un accordo, il lavoratore ha altri 60 giorni, dalla conclusione della procedura di conciliazione o arbitrato, per fare ricorso al Giudice del Lavoratore.

Entro che termine un dipendente può fare causa al datore?

Se, dopo l’impugnazione, il datore di lavoro non revoca il licenziamento o le parti non attivano le procedure di conciliazione, o queste si concludono senza un accordo, il lavoratore deve promuovere la causa davanti al Giudice del Lavoro entro il termine di 180 giorni dalla data dell’impugnazione o entro i 60 giorni successivi alla conclusione del procedimento di conciliazione.

Questo è un termine perentorio di decadenza: ciò significa che il mancato rispetto di questa scadenza, comporta l’inammissibilità dell’impugnazione e la conseguente definitività del licenziamento. In altre parole, se il lavoratore non rispetta tale termine, non potrà mai più contestare in giudizio il licenziamento.

 

 

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi gratuitamente le ultime novità, le storie e gli approfondimenti sul mondo del lavoro.