La riduzione della capacità lavorativa da infortunio o malattia professionale superiore al 16% garantisce una rendita
Fino al 25 luglio 2000 l’Inail, oltre all’indennità per inabilità temporanea assoluta (infortunio), prevedeva una forma di risarcimento del danno per la diminuita attitudine al lavoro di quei lavoratori colpiti da malattie professionali o infortuni sul lavoro attraverso quella che veniva chiamata rendita diretta per inabilità permanente. Si trattava di una somma che risarciva tra l’11% e il 100%.
A partire dal 26 luglio 2000 è stata introdotto anche l’indennizzo del danno biologico, cioè una lesione all’integrità psicofisica che deve essere valutata dal medico legale.
Dunque oltre all’indennità di infortunio per inabilità temporanea assoluta, l’Inail riconosce alternativamente:
L’indennizzo della rendita viene stabilito in relazione al grado di menomazione dell’infortunio o malattia professionale del lavoratore, e l’importo della rendita viene calcolato in base a due quote:
La revisione può portare all’aumento, la diminuzione o la cessazione della stessa rendita, oppure il passaggio a un riconoscimento dell’indennizzo in capitale nel tempo.
Di regola la rendita è soggetta a revisione:
L’Inail provvede ad accreditare direttamente la rendita dopo l’accertamento del grado di menomazione. Le modalità sono diverse:
L’indennizzo in capitale per il danno biologico è considerato a tutti gli effetti una sorta di risarcimento del danno subito. Proprio per questo motivo, le somme ricevute a questo titolo non saranno soggette a tassazione IRPEF e non dovranno quindi essere indicate nella dichiarazione dei redditi.
Come per il danno biologico, anche la maggior parte delle erogazioni dell’Inail vengono considerate esenti IRPEF (rendita ai superstiti, rendite per infortunio o malattia professionale ecc.).
Ci sono però dei casi in cui le erogazioni devono essere considerate ai fini fiscali: ne è un esempio l’indennità per inabilità temporanea assoluta. In questo caso, infatti, essendo una prestazione economica sostitutiva della retribuzione, è soggetta a tassazione IRPEF, e quindi sarà presente nella Certificazione Unica (ex CUD).
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