Fino al 25 luglio 2000 l’Inail, oltre all’indennità per inabilità temporanea assoluta (infortunio), prevedeva una forma di risarcimento del danno per la diminuita attitudine al lavoro di quei lavoratori colpiti da malattie professionali o infortuni sul lavoro attraverso la cd. rendita diretta per inabilità permanente compresa tra l’11% ed il 100%.
A partire dal 26 luglio 2000 è stata introdotto anche l’indennizzo del c.d. danno biologico, per cui oltre all’indennità di infortunio per inabilità temporanea assoluta, l’Inail riconosce:
Per danno biologico si deve intendere la lesione all’integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale della persona.
L’indennizzo della rendita viene stabilito in relazione al grado di menomazione dell’infortunio o malattia professionale del lavoratore, e l’importo della rendita viene calcolato in base a due quote:
In ogni caso le prestazioni economiche non sono soggette a tassazione Irpef.
La revisione può comportare l’aumento, la diminuzione, o la cessazione della stessa rendita, oppure il passaggio ad un riconoscimento dell’indennizzo in capitale nel tempo. Di regola la rendita è soggetta a revisione entro il limite di 10 anni dalla data di decorrenza della rendita da infortunio e di 15 anni dalla data di decorrenza della rendita da malattia professionale.
L’Inail provvede ad accreditare direttamente la rendita dopo l’accertamento del grado di menomazione, ciò può avvenire con:
Leggi anche:
Infortunio sul lavoro: ci sono le fasce di reperibilità per le visite fiscali?
Infortunio per negligenza del lavoratore