Una circolare INPS dell’11 settembre fornisce indicazioni utili riguardo a costi contributivi, retributivi, e sulla regolarizzazione di rapporti di lavoro oggetto della recente sanatoria
La cosiddetta “sanatoria Bellanova” è stata introdotta dal decreto Rilancio per l’emersione e la regolarizzazione di rapporti di lavoro “in nero” nel settore dell’agricoltura (e affini) e nel settore dell’assistenza domiciliare e alla persona (colf e badanti). Le richieste potevano essere presentate dai datori di lavoro fino alla data del 15 agosto 2020.
Dai primi dati forniti dagli Istituti, risultano trasmesse oltre 200.000 domande, di cui l’85% riguarda lavoratori stranieri impiegati nell’assistenza domiciliare e alla persona.
La sanatoria ha riguardato sia la regolarizzazione di rapporti lavorativi iniziati in data antecedente al 19 maggio 2020, sia l’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro. In entrambi i casi, il lavoratore doveva essere un cittadino straniero presente in Italia da prima dell’8 marzo 2020.
Uno dei requisiti per l’accoglimento della domanda di emersione di un rapporto lavorativo di colf/badanti è rappresentato dall’ammontare del reddito imponibile del datore di lavoro che ha presentato l’istanza di regolarizzazione.
Infatti, il reddito non può essere inferiore:
Il coniuge e i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
La verifica dei requisiti reddituali nella sanatoria lavoro domestico non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, il quale può effettuare la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.
I datori di lavoro interessati hanno dovuto inoltrare la richiesta per la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, previo pagamento di un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore.
Ai fini dell’accoglimento dell’istanza, il trattamento economico riservato al lavoratore straniero non può essere inferiore al minimo retributivo previsto dal CCNL.
Con la circolare n.101 dell’11 settembre 2020, l’INPS ha precisato che è possibile regolarizzare anche i contratti di colf/badanti che svolgono un orario part-time. In questo caso, la retribuzione oraria non può essere inferiore a quanto previsto dal CCNL, e comunque l’importo della busta paga non può essere inferiore alla somma di 459,83 euro mensili prevista per l’assegno sociale INPS.
Con la stessa circolare, l’INPS ha chiarito come devono essere quantificati i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. I datori di lavoro che hanno avviato la procedura di emersione sono tenuti a versare la contribuzione dovuta con le seguenti decorrenze:
Il calcolo della contribuzione sarà effettuato d’ufficio dall’Istituto sulla base dei dati trasmessi dal datore di lavoro e inviato unitamente all’iscrizione provvisoria del lavoratore e alle modalità di pagamento.
Solo a seguito dell’accoglimento delle domande e dunque al termine del procedimento, l’INPS procederà all’iscrizione definitiva del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a pagare un contributo forfettario che, con decreto del Ministero del Lavoro, è stato quantificato nella misura di 156 euro per ciascun mese (o frazione di mese) lavorato, oggetto della richiesta di emersione.
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