Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e il Trattamento di Fine Servizio (TFS) sono somme di denaro che vengono corrisposte a chi lavora nel settore pubblico nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.
I due tipi di trattamento sono diversi per quanto riguarda l’ambito di applicazione e l’istituto che si occupa del calcolo e del pagamento.
A differenza del settore privato, in cui il trattamento di fine rapporto è gestito in azienda, nel settore pubblico è gestito dall’INPS. Lo stesso vale per il TFS, che è un trattamento che ricevono solo i dipendenti pubblici assunti entro un certo anno.
A chi spetta il TFR e il TFS
Nel settore pubblico, hanno diritto al TFR i dipendenti con:
- contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, eccetto le categorie cosiddette “non contrattualizzate”;
- contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 e della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;
- contratto a tempo indeterminato assunti entro il 31 dicembre 2000 e che aderisce a un fondo di previdenza complementare (il passaggio al TFR è automatico).
A chi spetta il TFS
Il trattamento di fine servizio, invece, spetta ai dipendenti pubblici iscritti alle casse ex ENPAS ed ex INADEL assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 nonché ai dipendenti ancora in regime di diritto pubblico.
Come funziona
L’importo varia in base all’accantonamento. Ogni anno di servizio o frazione di anno viene accantonata una quota pari al 6,91% della retribuzione annua utile. In caso di frazione di anno, la quota è ridotta proporzionalmente.
La retribuzione utile annua lorda considerata come base del calcolo del trattamento di fine rapporto non può essere superiore ai 240.000 euro.
L’accantonamento ogni anno è soggetto a un incremento, dato dall’applicazione della rivalutazione con un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice ISTAT, tranne per la quota maturata nel corso dell’anno.
Ai dipendenti pubblici che hanno terminato il servizio e che hanno maturato i requisiti pensionistici, il TFR viene erogato:
- in unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro.
- in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo).
- in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.
Il TFR è corrisposto in automatico: questo significa che il lavoratore non deve fare alcuna domanda.
I tempi del pagamento
I tempi del pagamento sono diversi a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro.
Il pagamento avviene:
- entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso. Decorso tale periodo, se la prestazione non viene pagata, spettano anche gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.
- dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell’ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età o a causa del termine del contratto a tempo determinato, oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata. Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, spettano gli interessi.
- dopo 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.). Anche in questo caso, se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, spettano gli interessi.
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