Di regola il TFR (Trattamento di fine rapporto) viene erogato ai lavoratori dipendenti una volta cessato il rapporto. L’art. 2120 c.c., oltre a disciplinare la maturazione del TFR, stabilisce in quali casi può essere richiesto anticipatamente e cioè in corso di rapporto. Il lavoratore dipendente, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere l’anticipazione di quanto maturato alla data di richiesta a titolo di TFR quando sussistano necessità di:
Il trattamento di fine rapporto, oltre che nei casi appena visti, può essere anticipato anche durante i periodi di fruizione dei congedi parentali.
Oltre ai casi previsti dalla legge, i contratti collettivi e gli accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore possono prevedere altri casi, come condizioni di miglior favore.
Al di là di eventuali accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore, la legge stabilisce che le richieste di anticipo del TFR siano soddisfatte annualmente entro il limite del 10 per cento degli aventi titolo e, comunque, del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
L’anticipo del TFR può essere ottenuto una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratto dall’ammontare maturato sino alla data della richiesta.
Per legge, e salvo trattamenti migliorativi riconosciuti dai contratti collettivi o dall’accordo con il proprio datore di lavoro, un lavoratore può ottenere fino al massimo il 70% del TFR maturato sino alla data di richiesta dell’anticipazione.
Nei casi previsti dalla legge, per richiederne l’anticipo è necessario inviare al datore di lavoro una specifica richiesta scritta in cui vanno spiegate le motivazioni della stessa; se la richiesta non rientra tra i casi previsti per legge, e quindi c’è un accordo tra datore di lavoro e dipendente, non c’è bisogno di una richiesta formale, anche se di solito viene fatta per iscritto.