Fino a luglio 2020, l’importo mensile per l’assegno di invalidità civile era pari a 286,81 euro mensili. Solo dopo il raggiungimento dei 60 anni di età gli inabili totali al lavoro potevano godere degli incrementi previsti per il c.d. “assegno sociale” sino alla somma di 516 euro. La cifra è stata poi rivalutata annualmente, fino agli attuali 651,51 euro.
In molti, tuttavia, avevano denunciato la natura discriminatoria dovuta alla disparità di trattamento tra chi avesse più o meno di 60 anni. Chiamata a pronunciarsi la Corte CostituzionaleÈ un organo di garanzia costituzionale che, tra l’altro, ha il compito di giudicare la legittimità delle leggi di Stato e Regioni con riferimento ai diritti e principi fondamentali fissati dalla Costituzione italiana. More ha riconosciuto, lo scorso 20 luglio, che l’importo mensile pari a 286,81 euro “è innegabilmente, e manifestamente, insufficiente ad assicurare agli interessati il “minimo vitale”. Non rispetta, dunque, il limite invalicabile del nucleo essenziale e indefettibile del diritto al mantenimento, garantito ad “ogni cittadino inabile al lavoro” dall’art. 38, primo comma, Cost.
Sempre la Corte Costituzionale ha ritenuto che il requisito anagrafico di 60 anni (a partire dai quali scattava la maggiorazione) è irragionevole. Tra soggetti nella medesima condizione di totale inabilità lavorativa, infatti, non c’è alcuna valida motivazione per giustificare un trattamento assistenziale minore nei confronti del più giovane.
Sulla base di questa motivazione è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, nella parte in cui – come visto – negava ai soggetti, con età compresa tra i 18 e i 60 anni, l’incremento dell’assegno.
Il Governo ha quindi provveduto a modificare la normativa in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale per poter consentire, agli aventi diritto, il raggiungimento dell’importo mensile massimo sino a 651,51 euro.
Con la legge n.77/2020, che ha convertito definitivamente il c.d. decreto Rilancio, è stato costituito un apposito fondo, con una disponibilità iniziale di 46 milioni di euro. Permetterà all’Inps di poter integrare gli importi mensili nella maggior somma prevista dalla sentenza della Corte.
Vediamo dunque l’attuale disciplina e chi sono i soggetti beneficiari della novità legislativa.
L’aumento dell’assegno non è generalizzato e non spetta a tutti i titolari di assegno di invalidità civile, ma solo a quelli che versano in condizioni di maggior bisogno.
Infatti, questi sono i requisiti necessari previsti dalla normativa come risultano dagli ultimi aggiornamenti sui livelli reddituali:
Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai suddetti limiti, l’incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
Dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. Con tutta probabilità verrà messo a regime dal mese di agosto 2020. Tuttavia, vista la situazione emergenziale e la difficoltà nell’uniformare ed aggiornare i sistemi informativi dell’Inps, è molto probabile che l’aumento venga corrisposto a settembre 2020.
Si, il riconoscimento è automatico e non serve presentare alcuna domanda di adeguamento e maggiorazione.
La Corte Costituzionale ha previsto che l’efficacia della propria sentenza decorra solo dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi dal 23 luglio 2020.
Tale previsione sembrerebbe negare la possibilità di chiedere all’INPS le differenze per tutti gli assegni già ricevuti in passato.
Ciò non esclude, come previsto dalla stessa Corte Costituzionale, che il Legislatore possa intervenire prevedendo anche dei parziali rimborsi per le mancate integrazioni degli assegni passati.