Legge 104, congedo parentale e straordinario: tutte le novità

lavoratore che si prende cura di un parente con la 104
(foto Shutterstock)

Di recente sono state introdotte diverse novità per favorire l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di caregiver e genitori

Con la circolare n.39 del 04.04.2023 l’Inps ha fornito diverse indicazioni rispetto a una serie di benefici per i lavoratori dipendenti del settore privato

Una delle novità più importanti riguarda i referenti dei permessi Legge 104, ma anche i genitori sono interessati da questa circolare, che dà istruzioni sul prolungamento del congedo parentale e sul congedo straordinario.

In questo articolo vedremo nel dettaglio cosa ci dice l’Inps.

Non più un unico referente per i permessi Legge 104

Una delle novità che toccherà tantissime persone è l’eliminazione del principio del “referente unico dell’assistenza”: che cosa significa?

Fino ad oggi i permessi per l’assistenza di persona in situazione di disabilità grave non potevano essere concessi a più di un lavoratore dipendente. L’unica eccezione era consentita nel caso in cui si trattasse dei genitori.

Ora, invece, la possibilità di usufruire di permessi mensili per l’assistenza a un disabile in situazione di gravità può essere riconosciuta, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro

Resta comunque fermo il limite di 3 giorni mensili. Le giornate infatti non possono essere cumulate

Facciamo un esempio: due fratelli possono richiedere di poter usufruire della Legge 104 per assistere la madre disabile. Le giornate che potranno prendere complessivamente in un mese rimangono 3, non diventano 6. La novità consiste nel fatto che possono decidere chi si prenderà quei giorni.

Come comunicare l’aggiunta del caregiver

Per valutare la concessione dei benefici a una persona aggiuntiva, l’Inps richiede una dichiarazione del disabile, dove viene indicata l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza. Questa dichiarazione deve essere allegata alla domanda da parte di ogni richiedente.

L’autorizzazione, verrà inviata direttamente dal’Istituto ai richiedenti, al disabile ed al datore di lavoro dei richiedenti. In questo documento verrà specificato che la domanda è accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza al disabile.

Nessuna novità riguardo al diritto del lavoratore con disabilità grave di utilizzare per sé stesso di 3 giorni di permesso al mese o in alternativa dei riposi orari giornalieri.

Congedo parentale: cosa cambia

La stessa circolare si occupa anche del congedo parentale, quella misura che fino a qualche tempo fa si chiamava “maternità facoltativa”.

Consiste nel diritto a un periodo di 10 mesi di astensione dal lavoro che spetta sia alla madre sia al padre lavoratori, che può essere ripartito tra i due genitori e che deve essere utilizzato nei primi 12 anni di vita del bambino.

Fino a prima di questa circolare, chi usufruiva del congedo parentale, durante quel periodo non maturava né le ferie né la tredicesima. La maturazione era prevista solo per la maternità obbligatoria e solo dopo la ripresa effettiva dell’attività lavorativa, nel caso del congedo parentale: oggi non è più così!

A partire da questo momento, se si decide di utilizzarlo non si avrà più una riduzione di ferie, riposi e tredicesima. Verranno ridotte soltanto le voci di retribuzione legate alla presenza effettiva in servizio, come ad esempio le varie indennità di presenza o i buoni pasto

Le novità del congedo straordinario

La circolare in esame tratta anche dei soggetti che possono richiedere il congedo straordinario per l’assistenza a persone disabili conviventi

Questo periodo di assenza dal lavoro si può chiedere, in maniera continuativa o frazionata, per gravi e documentati motivi familiari per un periodo non superiore a due anni

Attenzione: è un periodo che non è retribuito e non dà copertura contributiva.

Nella circolare viene estesa la possibilità di richiederlo anche ai conviventi di fatto (oltre quindi ai coniugi e chi ha un’unione civile). 

Per “convivente di fatto” s’intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile e accertata come previsto dalla legge.

La convivenza di fatto, secondo la legge è diversa dall’unione civile. L’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, mentre la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso.

Tra i requisiti per il riconoscimento del diritto al congedo c’è la convivenza con il disabile, che può essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda

Tuttavia, la convivenza instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario deve essere garantita per tutta la fruizione del congedo. In altre parole, se la convivenza avviene da dopo la domanda di congedo straordinario, questa deve permanere per tutta la durata del congedo.

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Leggi anche:

Cosa sono i permessi ex Legge 104 e come utilizzarli

A chi spetta il congedo parentale (ex maternità facoltativa)

 

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