Buoni pasto e allattamento: cosa prevede la normativa

buoni pasto allattamento
(foto Shutterstock)

Se durante il periodo di allattamento una lavoratrice non raggiunge le sei ore di lavoro giornaliero non ha diritto ai buoni

La consegna dei buoni pasto non è obbligatoria per legge. Dipende dal raggiungimento delle condizioni previste dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro.

A deciderlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31137/2019, nella quale si stabilisce che oltre a un numero minimo di ore di lavoro giornaliero, un’altra condizione necessaria per avere diritto ai buoni pasto è che i dipendenti che li richiedono siano effettivamente in pausa pranzo durante la giornata lavorativa.

In altre parole, se un dipendente lavora solo le mattine e finisce il suo orario lavorativo prima del momento previsto per la pausa pranzo, non ha diritto ai buoni pasto.

Nel corso del 1° anno di vita del bambino, la madre lavoratrice ha diritto a periodi di riposo (i permessi per allattamento) pari a due ore al giorno se l’orario giornaliero è di almeno 6 ore e un’ora al giorno in caso di orario inferiore a 6 ore.

Se la lavoratrice decide di utilizzare i permessi allattamento e non raggiunge le sei ore di lavoro, non ha diritto ai buoni pasto: lo ha deciso la sentenza che analizziamo in questo articolo.

Allattamento e buoni pasto: negati in una sentenza

La sentenza della Cassazione nasce da una dipendente dell’Agenzia delle Dogane che, dopo aver iniziato a utilizzare delle ore di riposo per allattamento, non ha più ricevuto i buoni pasto giornalieri e per questo si è rivolta al giudice del lavoro affinché le venisse nuovamente riconosciuto il diritto di ricevere i buoni pasto, anche se il suo orario di lavoro risultava inferiore alla soglia minima, pari a 6 ore.

La  dipendente non raggiungeva le condizioni minime, perché il periodo di allattamento non viene considerato come ore lavorate. Le ore di permesso godute per questi motivi possono essere equiparate alle ore di lavoro solo ai fini della retribuzione, ma non per il godimento dei buoni pasto.

Perciò la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31137/2019, ha stabilito che non è possibile riconoscere i buoni pasto a lavoratrici del pubblico impiego che, avendo usufruito di permessi giornalieri per allattamento, non hanno svolto la pausa pranzo e non hanno raggiunto in concreto l’orario di lavoro minimo giornaliero previsto dal contratto collettivo di categoria.

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