Niente buoni pasto per la lavoratrice in allattamento

(foto Shutterstock)

Se durante il periodo di allattamento una lavoratrice non raggiunge le sei ore di lavoro giornaliero non ha diritto ai buoni

IL FATTO

Una dipendente dell’ Agenzia delle Dogane, dopo aver iniziato ad usufruire delle ore di riposo per allattamento, non ha più ricevuto i buoni pasto giornalieri.

Si è rivolta quindi al Giudice del lavoro perché le venisse nuovamente riconosciuto il diritto di percepire i buoni pasto, anche se il suo orario di lavoro risultava inferiore alla soglia minima, pari a 6 ore.

IN COSA CONSISTONO I RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO?

Nel corso del 1° anno di vita del bambino, la madre lavoratrice ha diritto a periodi di riposo (permessi per allattamento), di durata pari a:

  • 2 ore, anche consecutive, durante la giornata, se l’orario lavorativo giornaliero è pari o superiore a 6 ore. I periodi di riposo sono dimezzati (1 ora) se la lavoratrice utilizza un asilo nido interno o altra struttura idonea nelle immediate vicinanze;
  • 1 ora, se l’orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore. Anche in questo caso il periodo di riposo si dimezza (mezz’ora), se la lavoratrice si avvale di asilo nido in azienda o nelle immediate vicinanze della stessa.

È consentito togliere i buoni pasto giornalieri alle lavoratrici che sono in riposo per allattamento?

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La consegna dei buoni pasto non è obbligatoria per legge. Dipende dal raggiungimento delle condizioni previste dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro.

Oltre a un numero minimo di ore di lavoro giornaliero, un’altra condizione necessaria per avere diritto ai buoni pasto individuata dalla Corte di Cassazione è che i dipendenti che li richiedono siano effettivamente in pausa pranzo durante la giornata lavorativa. In altre parole, se un dipendente lavora solo le mattine e finisce il suo orario lavorativo prima del momento previsto per la pausa pranzo, non ha diritto ai buoni pasto.

Nel caso in questione, la dipendente non raggiungeva queste condizioni minime, perché il periodo di allattamento non viene considerato come ore lavorate. Le ore di permesso godute per questi motivi possono essere equiparate alle ore di lavoro solo ai fini della retribuzione, ma non per il godimento dei buoni pasto.

Perciò la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31137/2019, ha stabilito che non è possibile riconoscere i buoni pasto a lavoratrici del pubblico impiego che, avendo usufruito di permessi giornalieri per allattamento, non hanno svolto la pausa pranzo e non hanno raggiunto in concreto l’orario di lavoro minimo giornaliero previsto dal contratto collettivo di categoria.

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